In tema di accertamento tributario i documenti non esibiti in risposta ad una specifica richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria tramite questionario, non possono essere considerati a favore del contribuente né in sede amministrativa né in quella contenziosa , se l’Ufficio lo aveva informato delle conseguenze dell’inottemperanza. Questa la conclusione della Cassazione nella sentenza n. 21271 del 20 ottobre 2016.
IL CASO
L'Agenzia delle Entrate notificava un questionario a una società, invitandola a produrre la documentazione contabile riguardante il 2001, anno relativo al credito IVA chiesto a rimborso. In conseguenza dell’inottemperanza a tale invito, l’Agenzia emanava un avviso di accertamento contro cui la società, in prima battuta, presentava istanza di annullamento in autotutela, allegando i documenti richiesti con il questionario e relativi ad alcuni acquisti.
All’istanza di autotutela faceva seguito l’impugnazione in sede giurisdizionale dell’avviso di accertamento con cui la società lamentava che l’atto si basava unicamente sulla mancata produzione della documentazione giustificativa, poi ritualmente prodotta con la successiva istanza di autotutela, a sanatoria del precedente inadempimento. I gradi di merito si chiudevano entrambi a favore della società.
Col successivo ricorso per Cassazione, l’Agenzia denunciava la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. per avere la Ctr deciso la controversia sulla base di documenti inammissibili in quanto non ritualmente esibiti a seguito di specifico invito dell’amministrazione finanziaria ma solo a seguito di successiva presentazione dell’istanza di autotutela.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per approfondire scarica il Commento completo "Documenti non esibiliti e preclusione - Cass.21271/2916" con il testo integrale della sentenza.
Devi redigere un ricorso? Abbiamo tante guide e utilità dedicate al contenzioso nella sezione: Difendersi dal Fisco
Ti potrebbe interessare il Codice Tributario 2017 (testo cartaceo) edizione Maggioli Editore
È orientamento costante della Corte di cassazione, (espresso anche in merito all’accertamento sintetico), quello secondo cui “la mancata risposta al questionario, come la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell’ufficio, producono l’effetto d’impedirne la considerazione a favore del contribuente…” (Cass., 30 dicembre 2009, n. 28049; cfr. anche Cass., 10 gennaio 2013, nn. 453 e 455; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17055).
Tuttavia, il citato art. 32, all’ultimo comma, attenua il rigore della preclusione consentendo la produzione dei suddetti elementi al “contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”. La valutazione della fondatezza dell’esimente dedotta dal contribuente resta dunque affidata al prudente apprezzamento del giudice (..)
Con l’ordinanza n. 3791 dello scorso 26 febbraio, ad esempio, la Cassazione, nel riconoscere l’assenza di un comportamento colpevole da parte del contribuente ha specificato che il ritardo della Banca nel fornire la documentazione da trasmettere al Fisco è circostanza che potrebbe evitare la preclusione probatoria prevista dall’articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, la quale deve essere applicata in modo da non comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa.
E' particolarmente interessante pronuncia della Ctr di Milano (la n. 542/01/16) che ha cercato di definire quando una richiesta da parte dell’Amministrazione possa definirsi specifica: secondo i giudici milanesi l’inutilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti in risposta all’ invito dell’amministrazione finanziaria opera solo ove la richiesta dell’Ufficio sia stata specifica, non essendo sufficiente un generico riferimento nel questionario ad una categoria di atti e documenti poiché la ratio della norma è quella di instaurare un confronto leale e trasparente tra Fisco e cittadino. (...)