Speciale Pubblicato il 02/11/2016

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La storia del 5 per mille: possibili destinazioni e modalità di rendicontazione

di Dott. Visconti Gianfranco

La storia e l'attuale disciplina del 5 per mille dell'irpef dopo il Dpcm del 7 luglio 2016, nonchè le modalità di destinazione e di rendicontazione



La storia di questa tipologia di contributo inizia quando i commi da 337 a 340 dell'art. 1° (ed unico) della Legge n° 266 del 2005 (Legge Finanziaria per il 2006) introdussero, in via iniziale e sperimentale, la possibilità per i contribuenti di destinare il cinque per mille dell'IRPEF – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche da loro dovuta al finanziamento, fra l'altro, "del volontariato e delle altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Dlgs 460/1997".

Questa possibilità fu confermata:

Le altre destinazioni possibili del gettito del cinque per mille dell'IRPEF sono:

Viene ripartito fra i beneficiari solo l'ammontare dell'imposta dei contribuenti che hanno effettuato la scelta, a differenza dell'otto per mille per cui si ripartisce fra i beneficiari anche l'imposta dei contribuenti che non hanno effettuato la scelta.
Altri chiarimenti in materia sono contenuti nella Circolare n° 30/E del 22 Maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Oltre che come forma di finanziamento del terzo settore, l'istituto del cinque per mille viene considerato dalla dottrina giuridica come un esempio di sussidiarietà fiscale, in quanto con esso viene riconosciuta al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione (“ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ”).

Inoltre, esso rappresenta anche un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 nel 4° comma dell'art. 118 Cost., che afferma: “ Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

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Modalità di destinazione, di erogazione e di rendicontazione del 5 per mille

Le modalità di destinazione del cinque per mille dell'IRPEF sono state definite:

Il contribuente che vuole utilizzare questa opzione deve firmare in uno dei sei appositi spazi presenti nell'apposito quadro del modello della dichiarazione dei redditi che utilizza e deve scrivere il codice fiscale dell'ente al quale vuole che sia destinata questa sua quota dell'IRPEF.

L'ammontare delle somme così destinate dai contribuenti viene corrisposto, alle organizzazioni di volontariato, alle altre ONLUS, alle associazioni di promozione sociale ed alle altre organizzazioni non profit che possono essere destinatarie del cinque per mille dal Ministero del Lavoro, mentre alle associazioni sportive dilettantistiche esso viene corrisposto dalla Presidenza del Consiglio. Le Amministrazioni che erogano queste somme devono pubblicare l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi sul loro sito web (artt. 11 e 11- bis del DPCM del 23 Aprile 2010).

I soggetti beneficiari del cinque per mille “devono redigere, entro un anno dall'incasso delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite ” utilizzando il modulo reso disponibile dai ministeri competenti sui loro siti Internet.

In particolare, il rendiconto deve indicare la parte del contributo utilizzato per le spese di funzionamento dell'organizzazione del beneficiario, quelle destinate alle finalità istituzionali senza scopo di lucro da esso perseguite e quelle accantonate per la realizzazione di programmi pluriennali, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato nell'anno successivo alla loro spesa (comma 3° dell'art. 63 – bis della Legge 133/2008 attuato dagli artt. 12 e 12- bis del DPCM del 23 Aprile 2010).

Gli enti che hanno percepito più di 20.000 Euro per il cinque per mille hanno l'obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione al Ministero competente per l'erogazione delle somme entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la compilazione di essi, mentre quelli che hanno ricevuto meno di 20.000 Euro hanno soltanto l'obbligo di conservarli per dieci anni, a meno che la trasmissione di questi documenti non sia richiesta dal Ministero citato.

L'Amministrazione che eroga il cinque per mille deve pubblicare sul proprio sito web i rendiconti e le relazione inviati dai beneficiari entro un mese dalla ricezione di essi (artt. 12 e 12- bis del DPCM del 23 Aprile 2010). La mancata osservanza di questi obblighi, compreso l'utilizzo dei fondi per attività diverse da quelle senza scopo di lucro perseguite istituzionalmente dal beneficiario, è causa di recupero delle somme erogate da parte dell'Amministrazione citata, maggiorate dell'interesse legale e del tasso di inflazione (il c.d. “indice FOI”) e ferme le eventuali sanzioni penali e amministrative (art. 13 del DPCM del 23 Aprile 2010).

In particolare, per quanto riguarda le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici la determinazione delle modalità di richiesta di ammissione nelle liste dei soggetti ammessi al riparto del cinque per mille (da effettuarsi anch'essa per via telematica tramite il sito Internet del Ministero dei Beni Culturali) e le modalità del riparto stesso (uguali a quelle previste per le altre finalità a cui può essere destinato il cinque per mille) sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 Luglio 2016.

Il soggetto gestore delle somme destinate a queste attività dai contribuenti è il Ministero dei Beni Culturali, che effettua il riparto sulla base di quanto comunicatogli sulle scelte effettuate dai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate. Esso gestisce anche l'elenco dei possibili destinatari a cui possono iscriversi, ai sensi del 2° e del 3° comma dell'art. 2 del DPCM citato, pure tutti gli enti senza scopo di lucro (quindi non solo quelli che hanno la qualifica di ONLUS) che realizzano, conformemente alle proprie finalità definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, che operano in tale campo da almeno cinque anni. La rendicontazione dell'utilizzo delle somme erogate, la pubblicazione dei rendiconti, i casi e la procedura dell'eventuale recupero di queste somme sono regolati dal DPCM del 23 Aprile 2010 che abbiamo esaminato in precedenza.



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