La Direttiva n. 2016/943, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, mira a regolamentare la materia attinente alla tutela del segreto commerciale in Europa.
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il primo disciplina l’oggetto e l’ambito di applicazione della Direttiva stessa ed all’art. 1 stabilisce che a livello di singoli Stati potrà essere fornito un livello di protezione più ampio contro “l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali rispetto a quello previsto dalla presente direttiva”.
La direttiva in commento non pregiudica:
a) l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Sebbene la direttiva preveda misure per impedire la divulgazione di informazioni al fine di proteggere la riservatezza dei segreti commerciali, le nuove misure garantiscono pienamente che il giornalismo d'inchiesta possa essere esercitato senza nuove limitazioni anche per quanto riguarda la protezione delle fonti giornalistiche. La direttiva è conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che preserva la libertà e il pluralismo dei media.
b) né l’obbligo in capo a chi detiene un segreto commerciale di rivelarlo “per motivi di interesse pubblico”,
c) né può utilizzarsi la direttiva come giustificazione per limitare la mobilità dei dipendenti. La direttiva non imporrà restrizioni ai lavoratori per quanto riguarda i contratti di lavoro, ai quali continuerà ad applicarsi il diritto nazionale. Non ci sarà pertanto alcuna limitazione all'uso da parte dei lavoratori dipendenti di esperienze e competenze onestamente acquisite nel normale svolgimento del loro lavoro. Inoltre, l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto di stipulare accordi collettivi non saranno pregiudicati dall'attuazione delle nuove condizioni.
Tra le definizioni contenute nell’art. 2, particolare rilievo ha quella di “segreto commerciale” per la quale si intende la informazione che soddisfa i seguenti requisiti: a) è segreta, nel senso che non è nota né facilmente accessibile “a persone che normalmente si occupano del tipo di informazione in questione”; b)” ha valore commerciale in quanto segreta”; c) chi la controlla applica misure ragionevoli al fine di mantenerla segreta.
Il secondo, si occupa di regolamentare l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali, distinguendo le ipotesi ricorrendo le quali ciò è lecito (art. 3) da quelle in cui si rientra in condizioni di illeceità (art. 4). Sono, altresì, previste delle eccezioni (art. 5) al rilascio di nulla osta, se la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei casi seguenti:
“a) nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione come previsto dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;
b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale;
c) con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;
d) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale”.
Le persone che agendo in buona fede rivelano segreti commerciali con l'obiettivo di proteggere l'interesse pubblico generale, comunemente noti come "informatori", beneficeranno di un'adeguata protezione. La protezione dei segreti commerciali non si estenderà ai casi miranti a rivelare un'irregolarità, un atto punibile o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito allo scopo di tutelare l'interesse pubblico generale.
Il terzo, introduce misure, procedure e strumenti di tutela, che gli Stati membri applicano al fine di “assicurare la disponibilità di azioni civili riparatorie contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali”. (artt. 6 e ss.)
Il quarto disciplina il sistema sanzionatorio, che si applica in caso di mancato adempimento della presente direttiva, e le relazioni che la Commissione è chiamata a redigere sulla applicazione della Direttiva e a sottoporla al Parlamento europeo e al Consiglio. (artt. 16 e ss.)
Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari
L’art. 9 stabilisce che tutti i soggetti che a vario titolo (le parti, i loro avvocati, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti, ecc.) partecipano “ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione.”
2. Gli Stati membri garantiscono inoltre che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare tali misure di propria iniziativa.
Le misure di cui al primo comma prevedono almeno la possibilità di:
a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali o presunti segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ad un numero ristretto di persone;
b) limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone;
c) rendere disponibili, a qualsiasi persona diversa da quelle incluse nel numero ristretto di persone di cui alle lettere a) e b), le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati.
Il numero di persone di cui al secondo comma, lettere a) e b), non è superiore a quanto necessario al fine di assicurare il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario.
Qualsiasi trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.
Rif.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/05/27-trade-secrets-new-directive/