Il contenzioso tributario è stato oggetto di diverse riforme in ultima quella con decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 che ha introdotto importanti novità. L’articolo 12 del presente decreto, ha definito l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire dal 1°gennaio 2016 ad eccezione di quelle attinenti all’esecutività delle sentenze (articoli 67-bis – 69 e 69-bisdel decreto 546/1992) che hanno trovato applicazione dal 1° giugno 2016.
Le nuove norme processuali operano in relazione a tutti i giudizi pendenti alla data dell’1 gennaio 2016, “non essendo stata ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi” un sistema di coesione dei due riti per le cause anteriori alla riforma, genererebbe infatti confusione ed incertezze.
Di seguito sono elencate le principali novità contenute nella Riforma del contenzioso tributario.
L'elenco è un estratto dell'e-book "il contenzioso tributario 2016".
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Questo approfondimento è tratto dall'e-book : Contenzioso tributario che approfondisce i vari aspetti ed è aggiornato con il nuovo decreto attuativo del processo tributario telematico (D.M. 30 giugno 2016, in G.U. n. 161 del 12 luglio 2016).
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Le novità della Riforma del contenzioso
Le principali novità sono le seguenti:
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l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro;
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l’estensione dell’ambito operativo del reclamo/mediazione che non riguarda più soltanto le liti derivanti da atti emessi dall’Agenzia delle Entrate ma viene esteso anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agli Agenti della riscossione e a agli Enti Locali;
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l’introduzione della conciliazione giudiziale anche successivamente al primo grado;
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la possibilità di conciliare altresì le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo e della mediazione;
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le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente);
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l’aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica;
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l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza;
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l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente e nel caso in cui il rimborso non venga effettuato, la facoltà ad agire in ottemperanza. L’ottemperanza può essere richiesta sia alla CTP sia alla CTR, a seconda della sentenza oggetto del giudizio;
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l’introduzione del cosiddetto ricorso “per saltum”, cioè la possibilità di impugnare una sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione;
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la competenza esclusiva per territorio della Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, anche se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate (Centri di Servizio di Venezia e Pescara);
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la possibilità di ottenere la sospensione del processo (articolo 295 c.p.c.);
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la possibilità di chiedere la sospensione delle esecuzioni delle sentenze di primo e secondo grado (artt. 283 e 373 c.p.c.);
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la possibilità di poter chiedere sempre, anche in grado di appello e di ricorso per Cassazione, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, se da questa può derivare al contribuente un danno grave ed irreparabile;
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l’applicazione dell’articolo 182 del codice di procedura civile secondo cui il giudice, ove rilevi un difetto di rappresentanza, di autorizzazione o di assistenza, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
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la riduzione da un anno a sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza in caso di rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale da parte della Corte di Cassazione, del termine per la riassunzione del giudizio, previsto dall’articolo 63, comma 1, decreto legislativo n. 546 cit.; il predetto termine di sei mesi coincide con quello già previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 546 cit. per la riassunzione del giudizio interrotto o sospeso ed il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e risponde all’obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo;
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le disposizioni relative alle spese processuali sono regolamentate dal nuovo art. 15 del d.lgs. 546/1992; le spese di giudizio comprendono il contributo unificato, gli oneri e diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti e il giudice ha facoltà di condannare la parte soccombente a somme aggiuntive con rinvio all’art. 96 cc. 1 e 3 c.p.c.
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il pagamento immediato delle spese di giudizio a favore del contribuente e del suo difensore; per le spese di giudizio a favore degli enti impositori occorre invece attendere il passaggio in giudicato della sentenza;
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la facoltà di trasmissione tramite mezzi telematici, in particolare utilizzando la “PEC” sia per le comunicazioni della segreteria, sia per le notificazioni degli atti.