La normativa delle CFC prevede l’imputazione per trasparenza, e successivo assoggettamento ad imposizione in via separata in capo al socio residente nel territorio dello Stato italiano, dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato, anche in assenza di distribuzione di utili.
La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 agosto ci consente di fare il punto aggiornato per la tassazione del redditi esteri CFC 2016.
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Dopo il decreto sull’internazionalizzazione la nuova disciplina CFC coinvolge solo le società controllate e non piu’ le collegate ed è contenuta nell’art. 167 Tuir che prevede dal 2015 l’imputazione del reddito per trasparenza ai soci al verificarsi delle seguenti condizioni alternative tra loro:
- siano assoggettati a una tassazione effettiva inferiore a più del 50% rispetto a quella italiana;
- per più del 50% abbiano conseguito proventi derivanti dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie ovvero dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica o dalla prestazione di servizi, anche finanziari, nei confronti di soggetti del gruppo (passive income test).
Sono esclusi i redditi conseguiti in paesi UE e SEE
Il socio residente, prima di assoggettare il reddito a tassazione, deve procedere alla sua rideterminazione secondo le regole generali applicate per la determinazione del reddito di impresa delle società ed enti residenti, ferma restando l’eccezione relativa alla rateizzazione delle plusvalenze che non si applica al reddito delle CFC.
L’applicazione delle regole generali per la determinazione del reddito di impresa sono state estese alle CFC dal decreto internazionalizzazione, che modificando l’art. 167 c.6, ha stabilito che i redditi della CFC vengano determinati “in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4 del TUIR”.
Nella rideterminazione del reddito estero rilevano:
Non si applicano alle CFC gli studi di settore e i parametri.
Ai fini della rideterminazione del reddito della CFC estera è irrilevante la forma giuridica e devono intendersi compresi le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. E’ irrilevante anche la natura giuridica del socio che puo’ essere sia soggetto IRPEF che IRES.
Il reddito della CFC va rideterminato facendo riferimento alle sole regole applicabili ai soggetti IRES secondo il complesso delle norme applicabili ai soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla loro qualifica giuridica (persone fisiche o giuridiche).
La circolare 35E del 4 agosto 2016 chiarisce che l’irrilevanza della forma giuridica del soggetto estero fa si che la disciplina CFC si applica alle società ed enti non commerciali indipendentemente dall’effettiva attività svolta.
In pratica tutti i redditi conseguiti dal soggetto estero sono considerati, ai fini dell’imputazione e tassazione in Italia, redditi d’impresa, stante l’applicabilità, ai fini della determinazione del reddito del soggetto controllato estero, dell’articolo 81 del TUIR, secondo il quale il reddito complessivo da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.
L’aliquota minima applicabile al reddito estero come sopra rideterminato, che verrà imputato per trasparenza al socio residente, è l’aliquota ordinaria IRES che attualmente è il 27,50%, ma che dal 2017 dovrebbe passare al 24%.
Se il socio residente è una persona fisica soggetta a IRPEF l’aliquota sarà quella media applicata al suo reddito complessivo che non potrà comunque essere mai inferiore all’aliquota ordinaria IRES.
Dall'imposta risultante, calcolata separamente per ciascun soggetto partecipato, potranno detrarsi le imposte pagate all'estero.
Essendo i redditi tassati per trasparenza indipendentemente dalla percezione, l'eventuale distribuzioni di utili dalla cfc non concorrerà alla formazione della base imponibile.