La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha prorogato per il 2019 e per gli anni a seguire sia l'importo del canone RAI pari a 90 euro sia l'esonero per gli over 75 con reddito fino a 8.000 euro. Com'è noto infatti il pagamento del canone avviene nella bolletta elettrica, riducendo così i casi di evasione.
In generale però, può capitare che in alcuni casi sia stato pagato nella bolletta elettrica il canone RAI anche nel caso in cui questo non fosse dovuto, ad esempio perchè in possesso dei requisiti per l'esenzione. In tali ipotesi è necessario presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate. Riepilogo della disciplina in questo articolo.
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Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi, e non pagare il canone, è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione (a tal proposito vai all'approfondimento "Canone Rai 2019 in bolletta: come non pagare se non si ha una Tv").
Tale dichiarazione deve essere presentata anche nel caso - sicuramente più frequente - di titolarità di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse. Si ricorda, infatti, che il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica.
Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincolo affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 4 D.p.r. 223/1989).
Le famiglie che, pur avendo presentato la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio o di sussistenza di altra utenza elettrica, si sono viste addebitare nella bolletta il canone e hanno effettuato il pagamento, possono presentare domanda di rimborso presentando apposito modello.
L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino |
Tra le informazioni più importanti da indicare nell'istanza vi sono i motivi per cui si chiede il rimborso. Si riepilogano di seguito i motivi previsti e i relativi codici da riportare nell'istanza:
Codice | Motivo |
1 | il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, L. 244/07, cioè i cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. In questo caso deve essere stata presentata la dichiarazione sostitutiva. |
2 | il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. |
3 | il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito |
4 | il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. Attenzione: se è indicata la causale "codice 4", occorre anche indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. |
5 | il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica . |
6 | altri motivi diversi dai precedenti. In questo caso è necessario esplicitarli sinteticamente |
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.