Speciale Pubblicato il 02/08/2016

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Compro oro e gioiellieri: aumentano gli adempimenti

di Ragno Dott. Nunzio

Tra antiriciclaggio e tracciabilità si moltiplicano gli adempimenti per le attività di "compro oro" e gli altri operatori del settore aurifero



I "compro oro" e gli altri operatori del settore aurifero (intermediari, banco metalli, fonderie, ecc.) dovranno adeguarsi, a breve, a quanto previsto dal D.lgs n. 231/07 in materia di antiriciclaggio; infatti, tali soggetti economici erano solo obbligati alla comunicazione delle operazioni sospette e non, invece, alla registrazione delle operazioni con relativa adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 17 e 36, Titolo II capo I e II del decreto legislativo.

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Le novità per i Compro oro e gli operatori del settore

Quindi, rilevanti novità, per ciò che attiene il settore Aurifero, giungono dalla IV Direttiva europea che trova recepimento nell’art. 14 del DdL n° 3540, avanzato dalla Camera al Senato il 28 aprile scorso e approvato definitivamente dalla 14a Commissione del Senato.

Tale Commissione permanente in sede referente (Politiche dell'Unione europea), infatti, durante la seduta dello scorso 28 luglio, ha approvato definitivamente a votazione nominale e a scrutinio simultaneo, il testo di Legge Delega, licenziato dalla Camera, per il recepimento nell’Ordinamento italiano delle 15 Direttive europee e dei 12 regolamenti.

L’obbiettivo è quello di monitorare e arginare i fenomeni di riciclaggio e di reimpiego di proventi illeciti riferiti alle attività di compravendita di oro e di preziosi usati; la legge di delegazione europea, alla lettera l) dell’art. 14 - DdL 3540 (art. 15 del DdL 2345), ordina al Governo di predisporre una disciplina organica di settore atta ad assicurare:

  1. La piena tracciabilità:
    1. dei mezzi di pagamento valsi come corrispettivo per l’acquisto o per la vendita di oro e degli oggetti preziosi usati e delle relative caratteristiche identificative;
    2. delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti;
  2. la tempestiva disponibilità delle informazioni (di cui al punto 1.) alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  3. l’individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal Testo Unico delle Leggi di P.S., di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Per gli operatori commerciali che effettuano la compravendita di oggetti preziosi usati e oro (Operatori Professionali in Oro, Compro oro e gioiellerie), sono, dunque, in arrivo nuove misure che comporteranno obblighi antiriciclaggio che si aggiungeranno al già vigente onere di Segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 D.Lgs. 231/07).

E’ prevista dalla Legge di Delegazione europea 2015, l’introduzione degli adempimenti antiriciclaggio quali l’Identificazione dei soggetti e la Registrazione delle operazioni di compravendita, da coordinare, a parere dello scrivente, in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 128 del TULPS.

Inoltre, la medesima legge delega prevede che i dati e le informazioni, sulle operazioni compiute dai soggetti esercenti l’attività di Compro Oro e/o Gioielleria organi, siano messe a disposizione degli organi di Pubblica sicurezza. Tale esigenza sembra trovare identificazione nella previsione dell’art. 2, comma 2, del DdL 237/2013 di inviare telematicamente alla Questura di competenza il Registro di Pubblica Sicurezza entro 24 ore.

Il provvedimento, a seguito dell’introduzione delle nuove misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio, prescrive l’elaborazione di nuove sanzioni da coordinare con quelle previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza che già contiene disposizioni specifiche sul commercio dei preziosi usati.

Il contenuto generico dell’art. 14 del DdL, che impartisce le linee guida per il futuro legislatore tecnico, lascia aperta ogni soluzione e ogni dubbio sul trattamento equiparato o distinto tra il Compro Oro (art. 127 del TULPS) che commercializza oggetti usati di gioielleria e l’Operatore Professionale in oro che commercializza Oro da investimento e Materiale d’oro (Legge 7/2000); operatori commerciali che oltre a presentare caratteristiche diverse sia per beni trattati che per volumi d’affari e struttura aziendale, fanno capo a due organi di riferimento e controllo diversi, cioè, rispettivamente, a Banca d’Italia e a questura territoriale di competenza.

Sembra che l’intervento normativo in essere, in conformità agli indirizzi europei, sia volto a realizzare e concretizzare le misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e ricettazione contenuti nel disegno di legge 237. DdL che, ormai, si può considerare bloccato in Senato ancora al vaglio della 10a Commissione “Industria, commercio e turismo” e in fase di consultazione presso altre Commissioni di Palazzo Madama.



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