Il tema del rimborso IVA è stato profondamente modificato nel corso del 2015 con il D.Lgs 158 che ha introdotto alcune importanti novità nei casi in cui al contribuente siano stati notificati atti da parte dell’Ufficio come ad esempio avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e comunicazioni di irregolarità . Cambiamenti sono stati introdotti anche nelle ipotesi in cui il contribuente stia sanando la propria posizione tramite un pagamento rateizzato.
In questo approfondimento trattiamo questi temi alla luce dei recenti chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 33/E del 22 luglio 2016 (in allegato).
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Nei casi in cui al contribuente a cui spetta un rimborso IVA sia stato notificato un accertamento, il contribuente ha due possibilità. La prima consiste nella presentazione all’ufficio di una fideiussione a tempo indeterminato con il conseguente ottenimento del rimborso del credito vantato. La seconda consiste nel non presentare alcuna garanzia, ma in questa ipotesi occorre dividere i casi a seconda che gli atti notificati siano definitivi o meno.
Atti non definitivi: La prima novità consiste nel fatto che il pagamento del rimborso IVA può essere sospeso sia temporaneamente che definitivamente, anche nel caso in cui gli atti non siano definitivi. Nello specifico l’ufficio può sospendere il pagamento del credito IVA nei casi in cui:
La sospensione del rimborso IVA disposta dal competente ufficio sulla base degli elementi e dei dati risultanti agli atti o dall’Anagrafe Tributaria; deve essere notificato al contribuente.
Atti definitivi: nel caso in cui l’atto sia diventato definitivo, l’ufficio può prevedere la compensazione tra il credito IVA e l'importo accertato nell'atto.
La principale novità riguarda l’importo della sospensione/compensazione del rimborso IVA: infatti l’ufficio può sospendere/compensare un valore pari alla somma di tutti gli importi dovuti in base all’atto cioè:
Prima della riforma, invece, poteva essere sospeso solamente un importo pari a quanto dovuto a titolo di sanzione.
Gli avvisi di irregolarità sono emessi dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 bis e 36 ter. Com’è noto:
Entrambi gli avvisi consentono al contribuente di produrre, entro 30 giorni, le proprie ragioni e fare annullare gli avvisi di irregolarità senza ulteriori conseguenze.
Anche tali avvisi tuttavia possono interferire sui rimborsi Iva e portare a esiti differenti in base al comportamento del contribuente:
La circolare offre alcuni chiarimenti anche nel caso in cui il contribuente a cui spetta il rimborso iva, stia facendo un pagamento rateizzato a seguito di un accertamento con adesione, di acquiescenza, di conciliazione giudiziale o di reclamo /mediazione.
In generale le rate non pagate degli istituti sopra elencati non sono considerate carichi pendenti ai fini del rimborso iva e pertanto non comportano la sospensione del rimborso.
Questa regola generale non vale nei casi in cui l’omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione. La decadenza dalla rateazione, infatti, può implicare:
Occorre specificare che nel caso di lieve inadempimento non si determina la decadenza dalla rateazione, ma l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, con l’applicazione della sanzione e dei relativi interessi.
Disciplina analoga è prevista anche per gli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione. Infatti in caso di rateazione dell’avviso, le rate non ancora pagate non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso IVA, tranne nel caso in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione.
In particolare la decadenza dalla rateazione si verifica (tranne nei casi di lieve adempimenti):
Ai fini dei rimborsi IVA, anche le rate non ancora versate di una cartella di pagamento non sono considerate carichi pendenti e non comportano, pertanto, la sospensione totale o parziale del rimborso. Come sopra l’unica eccezione consiste nelle ipotesi in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dalla rateazione.
Si precisa inoltre che non comportano la sospensione del rimborso neanche gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale.