La Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) ha reintrodotto, dopo lo stop dell’anno 2015, la detassazione dei premi di risultato di ammontare variabile.
Con l'approssimarsi della presentazione della dichiarazione 730/2017 facciamo il punto sulla regole di applicazione del premio e sulle modalità di indicazione nella prossima dichiarazione dei redditi, con facoltà di scelta da parte del contribuente della tassazione ordinaria o agevolata.
Con il Decreto interministeriale firmato il 25 marzo 2016 sono stati definiti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione che regolamentano la corresponsione dei premi a tassazione agevolata, in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, di secondo livello.
E’ prevista altresì la possibilità di detassare le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e il Decreto interministeriale sopra citato chiarisce che si tratta degli utili netti distribuiti ai sensi dell’art. 2102 c.c., non dell’attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale.
La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Gli accordi aziendali o territoriali di secondo livello, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, devono:
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Possono beneficiare del regime agevolato esclusivamente i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Il requisito della “variabilità” implica che l’ammontare del premio deve essere modulato in funzione del grado di raggiungimento del risultato prefissato, misurabile in modo oggettivo attraverso indicatori numerici o altro tipo puntualmente individuati.
Ad esempio, può essere detassato un premio di risultato, previsto dal contratto di secondo livello sottoscritto e depositato alla DTL, il cui ammontare sia cosi articolato:
e così via.
Mentre non può essere detassato un premio di risultato, previsto dal contratto di secondo livello, nella misura di 1.000 euro se l’incremento delle vendite, rispetto all’anno precedente, prefissato nella misura del 10%, è raggiunto.
Non può, dunque, trattarsi di un unico importo fisso erogato al raggiungimento del risultato in quanto non verrebbe soddisfatto il requisito della variabilità del relativo ammontare, ma devono essere fissati più scaglioni, di importo quantificabile in base all’entità dell’obiettivo raggiunto.
Rimangono, dunque, escluse dalla detassazione tutte quelle voci retributive non qualificabili come “premi di risultato” benché riconducibili a maggiore produttività, quali ad esempio gli straordinari, le maggiorazioni per lavoro notturno, le indennità varie, ecc., a differenza del passato che avevano beneficiato della tassazione agevolata.
Viene stabilito un nesso causale imprescindibile tra il raggiungimento dell’obiettivo prefissato (incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione), verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati e, l’erogazione del premio detassabile.
Per poter detassare, dunque, non è più sufficiente il semplice perseguimento degli obiettivi, ma ne è richiesto l’effettivo conseguimento.
La tassazione sui premi di risultato è fissata nella misura al 10% sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali.
Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti il cui reddito di lavoro subordinato percepito nel periodo di imposta precedente (2015 per la detassazione 2016) non superi i 50.000 euro lordi annui.
Ai fini della verifica della soglia reddituale dei 50.000 euro occorre considerare il reddito di lavoro dipendente (esclusi i redditi assimilati quali co.co.co, tirocinanti, ecc.) percepito nel periodo di imposta precedente:
Non vanno computati i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, quali i redditi di fabbricati, da partecipazione, redditi diversi, ecc. ecc.
Il limite massimo che potrà essere assoggettato ad imposta sostitutiva del 10% è fissato in:
Non costituiscono, invece, strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Il datore di lavoro, sostituto di imposta, applichera' l'agevolazione con la facoltà di ricorrere alla tassazione ordinaria al verificarsi delle seguenti condizioni:
• rinuncia da parte del lavoratore all’ imposta sostitutiva;
• applicazione della tassazione più conveniente per il lavoratore (nel caso in cui questa fosse costituita dall’IRPEF).
Se la scelta operata dal datore di lavoro sostituto di imposta si modifica, il contribuente ha facoltà in sede di compilazione del mod. 730/2017 di applicare, tramite la compilazione del quadro C del mod. 730/2017:
• la tassazione ordinaria in luogo di quella agevolata, per scelta o per obbligo;
• la tassazione agevolata in luogo di quella ordinaria, per scelta attraverso la compilazione del quadro C del modello 730/2017.