Le sentenze depositate dal 1 giugno 2016 sono immediatamente esecutive e quindi il rimborso deve essere effettuato senza aspettare che la sentenza sia passata in giudicato.
E’ questa la novità dell’art. 69 del D. Lgs 546/92 per l’effettuazione dei rimborsi da parte dell’ufficio nel caso in cui l’esito della sentenza sia favorevole al contribuente.
Lo scopo è riequilibrare un po' le differenze tra le due parti del contenzioso; e pertanto le sentenze pronunciate sono immediatamente esecutive. Tuttavia, nel caso in cui l’importo sia maggiore di 10.000 euro il giudice può richiedere una garanzia, le cui caratteristiche sono contenute in un decreto del MEF ad oggi non ancora uscito. L’Agenzia delle Entrate rimanda i pagamenti in attesa del decreto, ma la CTP di Venezia ha reso una sentenza immediatamente esecutiva, anche in assenza dello stesso, in quanto non fondamentale nel caso preso in esame.
Vediamo di fare il punto in questo approfondimento della normativa e prassi.
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Con la riforma del contenzioso tributario (Dlgs 156/2015), è stato tra l’altro novellato l’art. 69 del D. Lgs 546/1992 – attualmente titolato:
Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente.
Tale articolo al primo comma recita: “1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.”
Pertanto: le sentenze sono immediatamente esecutive, anche qualora non definitive, e se di importo minore di 10.000 euro non sono subordinate ad alcuna garanzia.
Il problema nasce con il testo contenuto nel secondo comma del medesimo articolo 69 in quanto recita: “2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonche' il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.”.
Tale decreto non è stato ancora emanato e l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2015 ha subordinato l’applicazione della norma al decreto MEF senza nessuna distinzione; la giuriprudenza inizia a farsi sentire dissentendo dalla interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che non sembra tenere conto neanche del limite dei 10.000 euro. Il Mef infatti deve regolamentare solo la prestazione di garanzia per gli importi superiori a questo ammontare, ma per i rimborsi di importo inferiori non c’è nessun ostacolo all’applicazione piena della norma, molto favorevole al contribuente.
Vediamo pertanto i due punti di vista:
In sostanza per l’Agenzia le nuove previsioni sull’immediata esecutività delle sentenze non sono ancora applicabili e fino all’emanazione del decreto da parte del Mef la sentenza diventa esecutiva solo dopo il passaggio in giudicato.
Il comma 2 dell’articolo 69 ha demandato la disciplina della garanzia ad un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere il contenuto e la durata della stessa nonché il termine entro il quale potrà essere escussa, a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per un periodo di tre mesi.
La previsione della garanzia per rimborsi di importi superiori a diecimila euro discende, dalla considerazione che “Per la parte privata occorre tener conto (...) del rischio che una volta ottenuto – in virtù di una sentenza esecutiva ma impugnata dall’Amministrazione – il pagamento di una somma a titolo di rimborso, non sia più possibile il recupero delle somme erogate in caso di successiva riforma della sentenza”.
L’Agenzia specifica, inoltre, che benchè la norma sia entrata in vigore il 1° giugno 2016, “fino all’approvazione del richiamato decreto ministeriale (…) restano applicabili le previgenti disposizioni.”
La CTP di Venezia, con sentenza n 316/13/2016 depositata il 20 giugno 2016 ha sostenuto l’immediata esecutività del rimborso dell’imposta versata e la condanna alle spese di lite, in quanto il giudice non aveva ritenuta necessaria la richiesta di garanzie.
Il caso riguardava un rimborso IVA richiesto da una società farmaceutica, a cui il giudice del ricorso ha dato ragione prevendendo che l’ufficio:
L’importo del rimborso era ampiamente maggiore di 10.000 euro ma la solvibilità della società non è stata messa in discussione in quanto facente parte di un gruppo farmaceutico sufficientemente patrimonializzato. Data la solvibilità, la sentenza è immediatamente esecutiva.
Con questa decisione la CTP di Venezia ha evidenziato come l’atteso decreto del MEF sia circoscritto ai casi in cui è richiesta garanzia (o per l’importo o per volontà del giudice), essendo irrilevante in tutti gli altri casi.
Anche in questo caso bisogna sottolineare come l’Agenzia delle Entrate mantenga la consuetudine di interpretare le norme a proprio favore, senza tenere conto dei diritti del contribuente anche disattendendo la lettera della norma.