L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico dal regime fascista con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria datato 05 agosto 1937.
Inizialmente questa mensilità aggiuntiva non era un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, e solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946 l'istituto venne reso obbligatorio per il settore dei lavoratori dell'industria; in seguito il D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.
La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.
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Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.
L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione 24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo consultare il CCNL di riferimento.
In generale gli elementi principali da considerare per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo della tredicesima sono:
Sono inoltre elementi da considerare se erogati con continuità:
Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:
Il lavoratore part-time ha diritto alla tredicesima in proporzione all’orario di lavoro prestato.
Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.
Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima e pesare quindi sull'ammontare spettante al dipendente .
Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:
Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali Inps e Inail (ad es. malattia; congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi).
Tali Istituti corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .
Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti non sono soggette a contributi previdenziali.
Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore).
La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per carichi familiari.
Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.
Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché viene maggiormente tassata.
Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024 una nuove indennità una tantum esentasse cd. Bonus Natale , per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.
Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero
Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024
Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.
Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite conguaglio fiscale.
Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno . potrà dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025