Tutelare il presente dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata con la riduzione dei contributi, e il futuro con regole piu’ favorevoli per il ricongiungimento dei versamenti dei contributi a diverse gestioni: ecco l’obiettivo del Jobs Act lavoratori autonomi, che viene espresso con queste parole : il Governo vuole «costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro»;
Diverse sono le misure pensate dal Governo nei disegni di legge 2233 e 2229 che terminato l’esame delle commissioni parlamentari, approdano all'Aula.
Vediamo di seguito le principali novità.
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Il Governo prende atto di alcune criticità del sistema previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata che a fronte di contributi elevatissimi hanno una aspettativa di pensione con importi irrisori.
Questa categoria di lavoratori, inoltre, è spesso titolare di lavori discontinui e saltuari con versamenti di contributi a gestioni previdenziali diverse e quindi con il problema di ricongiungere tutti questi periodi in un unico ente spesso a titolo oneroso.
Il governo con i decreti in esame, in corso di approvazione, vuole intervenire su tutte queste problematiche con diverse soluzioni normative:
Il Governo prende atto di una realtà sotto gli occhi di tutti di cui sono vittime i giovani, che a causa della contrazione della domanda e dell’accresciuta concorrenza si trovano spesso a lavorare come freelance, cioè senza regole né garanzie.
A tal riguardo, sono state definite alcune condizioni per favorire il "lavoro agile" o "smart working" cioè quello svolto da casa, fuori dall'azienda. Ad esempio è stato chiarito, con l'approvazione del testo alla Commissione Lavoro del Senato avvenuto il 27 luglio 2016, che anche per questa tipologia di lavoratori sono garantite condizioni economiche e normative almeno pari a coloro che svolgono l'attività all'interno dell'azienda.
Attualmente gli iscritti alla gestione separata hanno diritto all'indennità di malattia per i casi di degenza ospedaliera: in particolare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
Il disegno di legge 2233 equipara, per gli iscritti alla gestione separata i periodi di malattia, certificata come conseguente a terapie di malattie oncologiche, alla degenza ospedaliera.
Un emendamento chiede di considerare l’erogazione di una indennità nel caso di numerose altre malattie gravi, come affezioni del sistema circolatorio, dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, epatite cronica, fibrosi cistica, insufficienza renale cronica, malattia di Alzheimer, sclerosi multipla, o per i soggetti in attesa di trapianto o nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici.
In termini piu’ tecnici si vogliono equiparare alla degenza ospedaliera, tutte le forme di malattia grave, facendo specifico riferimento, per l'individuazione delle stesse, all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.
Tra le numerose modifiche e integrazioni inserite dalla Commissione al Senato due commi che prevedono la delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche e in materia di sicurezza e protezione sociale; in particolare si prevede di autorizzare le casse previdenza ad attivare prestazioni non solo di carattere previdenziale e socio-sanitario, ma "anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione" per gli iscritti in difficoltà economiche.
Altro nuova modifica mportante ( Art 6 BIS) prevede la delega al Governo per Decreti legislativi che si occupino di regolamentare la sicurezza negli studi professionali .
In materia di appalti il comma 2 bis dell'art 7 sulla partecipazione ai bandi per incarichi e appalti privati consentiti " è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all’articolo 3, comma 4-ter eseguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabiliprofessionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali"