Speciale Pubblicato il 21/06/2016

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Pensioni 2016: dalla riforma Fornero all'APE

di Avv. Rocchina Staiano

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata dopo la Riforma Fornero. I requisiti attuali. Le criticita della proposta di anticipo pensionistico APE



A seguito dell'incontro del 24 maggio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha invitato i segretari generali di CGIL, CISL e UIL a due riunioni di approfondimento sui temi della previdenza e delle politiche del lavoro, la prima delle quali  si è tenuta presso la sede del Ministero il 14.6.2016. Alla riunione ha partecipato anche il prof. Tommaso Nannicini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella riunione si è discusso sull’APE (anticipazione pensionistica), ossia sulla possibilità di anticipare per alcune categorie di persone l’uscita dal mondo del lavoro . Le categorie che potrebbero usufruire dell’APE  già dal 2017 sono:

Ma vediamo in dettaglio la situazione ad oggi per prima di passare alla novità in arrivo per la pensione anticipata.

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Riforma Fornero e diritto alla pensione di vecchiaia

Come noto l’art. 24 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con l. 22.12.2011, n. 214, ha introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.  Tale articolo è stato, modificato dalla l. 24.2.2012, n. 14, e stabilisce che dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata che, nei regimi misto e contributivo,  con i requisiti ,  le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità ,sono sostituite : pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA: i requisiti

A decorrere dal 1° gennaio 2012, dunque i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei  requisiti anagrafici che seguono, suddivisi per categorie di lavoratori ( Per gli anni futuri i requisiti  sono da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.)

a)  per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti :

 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

62 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

62 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

63 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni  e 3 mesi ( req. da adeguare a speranza di vita)

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

66 anni  e 3 mesi da adeguare a speranza di vita)

2)  per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata ( legge 8 agosto 1995, n. 335):

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012

63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

63 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

64 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni e 9 mesi (req da adeguare)

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi (req. da adeguare)

c)  per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 nonché  per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata :

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

66 anni e 3 mesi (req. adeguato)

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi ( req. da adeguare)

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

- non vedenti (art. 1, comma 6,  del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65  del 1995);

- invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).

Requisiti contributivi

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue  esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

TABELLA PENSIONE ANTICIPATA

Decorrenza

Uomini

Donne

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

42 anni e 1 mese

(pari a 2189 settimane)

41 anni e 1 mese

(pari a 2137 settimane)

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

42 anni e 5 mesi

 (pari a 2206 settimane)

41 anni e 5 mesi

(pari a 2154 settimane)

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

42 anni e 6 mesi

 (pari a 2210 settimane)

41 anni e 6 mesi

(pari a 2158 settimane)

Dal 1° gennaio 2016

42 anni e 10 mesi (pari a 2228 settimane)

41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)

Dal 1° gennaio 2017

42 anni e 10 mesi

(pari a 2228 settimane)

41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)

Dal 1° gennaio 2018

42 anni e 10 mesi

(pari a 2228 settimane)

41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)

Dal 1° gennaio 2019

43 anni e 02 mesi

(pari a 2245 settimane)

42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)

Dal 1° gennaio 2020

43 anni e 02 mesi

(pari a 2245 settimane)

42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)

La pensione anticipata dal 2017

Tali lavoratori potranno andare in pensione con il pagamento di una rata di ammortamento di 20 anni, con la copertura assicurativa ed una detrazione fiscale sulla parte del capitale anticipato per alcuni soggetti più deboli. Non c'è nessuna penalizzazione ma solo una rata di ammortamento di 20 anni, che è una penalizzazione implicita, con copertura assicurativa, e una detrazione fiscale modulata rispetto a chi è più o meno meritevole di tutela.

Sull’applicazione dell’APE, si pongono però una serie di problemi:

Inoltre, tutti gli altri lavoratori che avranno raggiunto i 63 anni di età con reddito alto o che comunque hanno raggiunto la quota di rendita pensionistica,  potranno andare in pensione ma con decurtazioni sull’assegno che potrebbero essere alte. Nella seduta del 10 giugno si parlava del 15%.

Ai posteri l'ardua sentenza!



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