Il regime forfetario è disciplinato ai commi 54-89 della Legge di stabilità 2015 (L.290-2014) e riguarda tutti i soggetti che determano il reddito applicando coefficienti di redditività differenziati a seconda del tipo di attività svolta e dell’ammontare dei compensi/ricavi realizzati. Sul reddito così ottenuto è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali all’Irpef e dell’Irap, in misura pari al 15% o al 5% se sono soddisfatti determinati requisiti.
Anche se è il regime che accoglie i contribuenti minori, ha molte specificità che lo rendono a volte non molto semplice. Cerchiamo in questo approfondimento di vedere gli aspetti generali e alcuni aspetti particolari a cui i contribuenti forfettari devono prestare attenzione.
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I principali fattori da tenere sotto controllo prima di redigere la dichiarazione dei redditi dei contribuenti aderenti al regime forfettario sono i seguenti:
Possesso dei requisiti per rimanere nel regime
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui:
In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d'anno.
Esclusione dagli studi di settore
I contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, e non devono nemmeno compilare le caselle relative alle cause d’inapplicabilità e/o d’esclusione dall’applicazione degli studi di settore, dei parametri presenti nei quadri RE, RF e RG.
Gli aderenti al regime forfetario:
Il reddito dei forfettari è determinato applicando all’ammontare dei ricavi/ compensi percepiti per cassa nel periodo d’imposta 2016, il coefficiente di redditività indicato nella tabella allegata alla L.190/2014, diversificato a seconda del codice ATECO.
In particolare nel rigo LM22 in colonna 1 va indicato il codice dell’attività svolta in base alla classificazione delle attività economiche ATECO. Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO:
Nel rigo LM35 va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi:
Le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti rispetto a quello d’ingresso nel regime forfettario possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole del TUIR (DPR 917/86). Nel rigo LM37 vanno riportate tali perdite pregresse fino a concorrenza dell’importo di rigo LM36.
Ritenute d’acconto subite per errore nel quadro RN
Nel caso in cui il forfetario ha subito erroneamente delle ritenute, e sia impossibile correggere l'errore, se sono state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta è possibile richiedere l'importo della ritenuta subita in questi due modi:
Non essendo considerati dalla legge sostituti d’imposta, i forfettari sono esonerati dall’operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto all'atto del pagamento di compensi, stipendi, provvigioni ecc; tuttavia il dettaglio dei percettori di redditi non soggetti a ritenuta deve essere indicato in un apposito prospetto nel quadro RS della dichiarazione Unico/2017. Di tale prospetto si tratta nel prossimo punto.
Una delle novità novità introdotte, già dallo scorso anno per i forfettari, è stata l’introduzione nel quadro RS del prospetto: Regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni-obblighi informativi.