Com'è noto, per le cooperative sociali di “tipo B” è previsto un regime agevolato per la stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni dall'articolo 5 della Legge 381/1991.
Infatti, il 1° comma dell'articolo citato prevede che “gli Enti Pubblici di qualsiasi tipo, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica , anche in deroga alla disciplina dei contratti con la Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 1° della Legge 381/1991” (cioè quelle la cui attività è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).
Queste convenzioni (contratti) devono avere per oggetto la fornitura di beni e/o di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi (le c.d. “soglie”) stabiliti dalle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici ed essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1°, della Legge 381/1991.
Sono, pertanto, esclusi gli appalti di lavori pubblici e le concessioni per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o per la fornitura e la gestione di servizi.
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Per capire a quali tipologie ed a quali importi di forniture di beni e di servizi si riferisce la norma citata dobbiamo necessariamente interpretarla alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente sui contratti ed appalti pubblici ad essa temporalmente successiva, vale a dire, oggi, il Decreto Legislativo n° 50 del 2016, il c.d. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture”, testo unico che ha riordinato questa materia aggiornandola ad una serie di Direttive UE in materia e sostituendo il precedente e primo Codice dei contratti pubblici contenuto nel Dlgs 163/2006.
Questo sia perché la norma legislativa successiva abroga quelle precedenti incompatibili, cioè in contrasto, con essa, sia perché in questo caso la nuova legge, il Dlgs 50/2016, disciplina l'intera materia (i contratti pubblici) regolata dalle leggi anteriori che sono, pertanto, implicitamente abrogate secondo quanto stabilisce l'art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, premesse al Codice Civile.
Per risolvere il problema esposto nel capoverso precedente dobbiamo in primo luogo esaminare l'art. 35 del Dlgs 50/2016 che al suo 1° comma prevede che tale decreto non si applica ed è pertanto possibile applicare una procedura di aggiudicazione semplificata ai contratti pubblici il cui importo (valore) complessivo stimato, al netto dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA), è inferiore alle soglie (sono queste le c.d. “soglie comunitarie”) seguenti:
I servizi previsti dall'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici sono i seguenti:
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Inoltre, un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione del Dlgs 50/2016.