Con la Circolare 26/E del 01 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'assegnazione agevolata di beni ai soci. L'assegnazione agevolata è stata riproposta dalla Legge di stabilità 2016 (Art. 1, commi 115- 120) e consiste nella possibilità di assegnare o cedere ai soci beni dell'impresa pagando un imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società in perdita sistematica).
La scadenza prevista dalla Legge originariamente era il 30 settembre 2016 ma la Legge di Stabilità 2017 ha prorogato il termine al 30 settembre 2017.
Uno degli aspetti più delicati di questa agevolazione è il corretto trattamento ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.In questo approfondimento affrontiamo la disciplina IVA, analizzando quali sono i principi generali da seguire, come determinare correttamente la base imponibile e come comportarsi in caso di assegnazione di terreni o di immobili; siano essi abitativi o strumentali.
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Il D.P.R 633/72 (Testo Unico sull'IVA) all'art. 2, comma 2, n. 6 specifica che costituiscono cessioni di beni e sono soggette all’imposta sul valore aggiunto “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”.
L’assegnazione di beni ai soci realizza una destinazione estranea all’esercizio di impresa e perciò applica le norme sull’autoconsumo previste all'art. 2, comma 2, n. 5 DPR 633/72 che prevede la non applicazione IVA per i beni su quali “non è stata operata all’atto di acquisto la detrazione dell’imposta di cui all’art.19”. Sono i casi in cui non c'è stata detrazione dell'IVA per:
Ricapitolando sulla base dei principi generali e di quanto chiarito dalla Circolare 26/E del 01 giugno 2016:
L’assegnazione agevolata di beni ai soci, non prevede alcuna agevolazione in materia IVA. Per determinare la base imponibile è necessario usare:
Attenzione: nel caso di cessione gratuita quindi non si conta il “ricarico” normalmente praticato sul mercato per quel bene, ma solo il prezzo di acquisto del bene “attualizzato” al momento della cessione.
Il criterio del costo di acquisto o di costo dei beni si deve applicare anche nel caso in cui si assegni al socio un bene in leasing riscattato. Ai fini IVA rilevano:
Inoltre nel determinare la base imponibile ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto dei beni in leasing, il valore dei beni deve corrispondere al valore residuo degli stessi al momento del prelievo considerando l’evoluzione del valore dei beni tra la data della loro acquisizione e quella della loro estromissione dall’attività di impresa.
Le assegnazioni degli immobili ai soci, ai fini IVA hanno diversi trattamenti in base alla natura dell’immobile oggetto di assegnazione.
Si distingue tra:
1. fabbricati abitativi: sono i fabbricati rientranti nella categoria catastale A, tranne A/10. Nei casi di assegnazione di tali fabbricati c’è sempre esenzione da IVA come previsto dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis DPR 633/72. Fanno eccezione queste tre ipotesi che risultano imponibili ai fini IVA:
2. fabbricati strumentali: sono i fabbricati rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10, indipendentemente dall’effettivo utilizzo. L’assegnazione di tali fabbricati in base a quanto previsto dall'art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. n. 633/72:
3. terreni: per i terreni occorre distinguere a seconda che il terreno sia o meno suscettibile di utilizzazione edificatoria: