La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art.1 commi 115-120; ha previsto la possibilità di assegnare o cedere ai soci beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri pagando un’aliquota agevolata pari all’8% (10,5 % per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti).
Il termine previsto per usufruire di questa agevolazione dopo la prorogata concessa dalla Legge si Stabilità 2017 è il 30 settembre 2017.
In questo approfondimento trattiamo dell'assegnazione che si verifica quando la società procede, nei confronti dei soci:
mediante l’attribuzione di un bene. L’assegnazione è contemplata anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione previsti dall’art. 47, comma 7 T.U.I.R.(D.P.R 917/86)
Vediamo di seguito quali sono i requisiti per le società e per i soci alla luce dei chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare 26/e del 01 giugno 2016.
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Le società che possono effettuare l’assegnazione agevolata dei beni ai soci sono:
I requisiti che le società devono soddisfare sono la commercialità e la residenza, per questo motivo, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E di mercoledì 01 giugno 2016: “Non rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina in esame:
I soci possono usufruire dell’assegnazione agevolata dei beni senza che siano previsti dalla norma limiti soggettivi, se soddisfano i requisiti di cui al prossimo paragrafo. Come chiarito dalla Circolare 26/E 2016 dell’Agenzia delle Entrate i soci: “possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato.”
Il requisito di cui deve essere in possesso il socio per usufruire dell’assegnazione agevolata dei beni, è previsto al comma 115, art.1 L. 208/2015 ed è il possesso della qualità di socio al 30 settembre 2015. Tale requisito viene soddisfatto in maniera differente a seconda che la società sia tenuta o meno ad avere “il libro dei soci”.
Se la società è tenuta ad avere il libro dei soci: “i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015,” ovvero "possono essere iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015”.
Per tale vincolo solo i soci che erano tali il 30 settembre 2015 possono usufruire dell’assegnazione agevolata dei beni. Tuttavia, nel caso in cui le azioni o le quote del socio siano intestate ad una società fiduciaria devono essere soddisfatti due requisiti:
Se la società non è obbligata alla tenuta del libro dei soci (come ad esempio le società a responsabilità limitata): si segue il chiarimento fornito dalla Circolare 26/e del 2016 ovvero: “l’identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2015 deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa.”.
In entrambe le fattispecie, come chiarito dalla Circolare in commento:
La Circolare 26/e 2016 entra nel merito anche di alcuni casi particolari, di cui i principali sono: