Il quadro LM della dichiarazione dei redditi 2017, deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni da:
Il quadro è composto da quattro sezioni:
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I soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità compilano la presente sezione. Il regime di vantaggio si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015.
I contribuenti che si avvalgono del presente regime:
La prima sezione del quadro è riservata ai contribuenti professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori o imprese familiari, il cui reddito è determinato ai sensi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Il regime si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2015, esercitando l’opzione per il regime in questione all’atto della richiesta dell’attribuzione del numero di partita IVA. Il reddito è soggetto all’imposta sostitutiva con aliquota al 5%.
Si tratta di un regime in esaurimento in quanto a partire dal 1° gennaio 2016 non è più possibile utilizzarlo.
Possono continuare ad adottare questo regime solo coloro che lo hanno scelto in precedenza, e per la durata massima di:
La permanenza nel regime è consentita a patto di rispettare i requisiti richiesti per l’accesso, ossia:
NB - Per la verifica del tetto dei 30.000 euro occorre considerare tutti i compensi derivanti dall’attività esercitata percepiti nell’anno compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero e quelli relativi ad attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile).
La seconda sezione va utilizzata dai contribuenti titolari di partita IVA che applicano il regime forfetario. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime è determinato in via forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
I ricavi e i compensi dei contribuenti che adottano il regime forfetario vengono imputati al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa”, cioè in considerazione del momento di effettiva percezione di ricavi o compensi, sia in caso di reddito derivante dall’esercizio di arti o professione, sia in caso di reddito d’impresa.
Il regime, utilizzabile a partire dall’anno d’imposta 2015 in seguito all’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, poteva essere scelto lo scorso anno anche da contribuenti già in attività, senza la necessità di presentare alcuna dichiarazione all’Agenzia delle entrate, in quanto l’opzione era possibile per fatti concludenti, ossia sulla base dei comportamenti concretamente adottati dal contribuente stesso, come, ad esempio, la decisione di non addebitare al cliente l’IVA in fattura.
Per questo motivo nel quadro LM deve essere attestato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l’utilizzo del regime in questione e l’assenza di condizioni ostative. Inoltre i contribuenti per i quali il 2015 è stato l’anno di avvio di una nuova attività debbono segnalare nel modello questa situazione per poter usufruire dell’abbattimento del reddito ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, come previsto dalle regole in vigore nel 2015.