Il quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia .
Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale.
Sui valori indicati in tale quadro il contribuente, se sussistono i requisiti previsti dalla norma, assolve inoltre le imposte patrimoniali ossia l’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e l’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Si ricorda come il quadro in oggetto abbia nel tempo subito notevoli modifiche: dall’anno 2013, infatti, non sono più previste le sezioni relative al monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette attività.
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I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono:
Con riguardo alle persone fisiche, al fine di stabilire la residenza fiscale nel territorio dello Stato, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2 del Tuir in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (la black list è il D.M. 4.5.1999).
La C.M. 38/E/2013 ha precisato che per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetta “white list” di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e alle successive modifiche) in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, altresì, residenti in Italia i trust istituiti nei predetti Stati o territori non white list quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.
Devono inoltre ricomprendersi le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
N.B. in questo caso, l’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
I contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
Qualora sul bene sussistano più diritti reali ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia (si veda la Risoluzione n. 142/E del 30 dicembre 2010).
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell’11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052).
N.B. Le istruzioni escludono l’obbligo di monitoraggio in ipotesi di mera delega ad operare per conto dell’intestatario come nel caso di amministratori di società.
I contribuenti hanno l’obbligo di dichiarare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta 2016 anche se durante tale annualità le attività sono state dismesse.
Nell’ipotesi in cui le attività finanziarie o patrimoniali estere siano detenute in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
L’obbligo di monitoraggio sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente ).
In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.
Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, risultano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera pp), e dall'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
Sul tema sono necessarie alcune precisazioni in quanto la disciplina antiriciclaggio ex. D.lgs. 231/2007, è stata oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. 90/2017.
Il concetto di titolare effettivo era, infatti, stato approfondito dalla Circ. n. 38/E/2013 al paragrafo 1.1.1.
Veniva definito “titolare effettivo”:
In caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entita giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entita giuridica, anche tramite azioni al portatore, purche non si tratti di una societa ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entita giuridica. |
In caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono gia stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu del patrimonio di un’entita giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell’entita giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e istituita o agisce l’entita giuridica; 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o piu del patrimonio di un’entita giuridica. |
N.B. Sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle persone fisiche, ai fini dell’obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di “titolare effettivo” è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia.
Come detto, però, l’art. 4 del D.L. 167/1990 è stato modificato dall’art. 8, comma 7, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ed è previsto ora che “Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.”
In sostanza, è stato completamente eliminato il riferimento alla lett. u) co. 2 art. 1 D.Lgs. 231/2007 ed il relativo allegato Tecnico che, ad opera del D.LGS. 90/2017 è stato completamente abrogato.
Ciò che emerge dal confronto della normativa previgente con quella attuale, è che, per quanto riguarda il titolare effettivo in caso di società, nella sostanza non è cambiata la modalità di identificazione del titolare effettivo, diversamente per i trust, quanto precisava anche la C.M. 38/E/2013, dovrà essere rivisto.
Sul punto si attendono chiarimenti.
N.B. Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”.
Tale modalità di compilazione del quadro RW non può essere utilizzata qualora il contribuente detenga una partecipazione rilevante in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (Paesi non collaborativi).