Speciale Pubblicato il 12/05/2016

Tempo di lettura: 4 minuti

Unioni civili e convivenze di fatto: riflessi civili e fiscali

di Redazione Fisco e Tasse

Fiscalità per le unioni civili e i conviventi:tra comunioni di beni e eredità, tra reversibilità sulla pensione e detrazioni per l'abitazione principale



Il Disegno di Legge sulle Unioni Civili n.2081 (cd. Legge Cirinnà) è stato approvato ieri 11 maggio 2016, senza modifiche,  introducendo nell’ordinamento italiano delle regole per le unioni civili e i conviventi di fatto. 

Si attende ora la pubblicazione in gazzetta.

La legge tratta il tema delle unioni civili tra persone dello stesso sesso  ai commi 1-35 e delle convivenze di fatto  ai commi 36-67.

Ovviamente l’introduzione di queste novità ha rilevanti implicazioni fiscali e civili, in questo approfondimento vediamo le principali:

L'articolo continua dopo la pubblicità

Segui il Dossier sulle Unioni Civili e di fatto

Ti potrebbe interessare anche il Dossier sulle Pensioni 2016 per restare aggiornato su tutte le novità

La comunione di beni

Il regime patrimoniale della comunione dei beni, disciplinato nel codice civile all’art. 177 e ss. viene esteso alle unioni civili di persone dello stesso sesso, a meno che non scelgano la separazione; infatti il comma 13, art. 1 della Legge in corso di pubblicazione recita: “Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso in mancanza di diversa convenzione patrimoniale è costituito dalla comunione di beni (…)”

Le coppie di fatto invece regolano i rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In particolare il comma 53, lettera c, dell’art. 1 del Disegno di legge 2081/2016 recita: “il contratto può contenere il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro del codice civile”.

L’abitazione principale

Il diritto ad avere un’abitazione principale comune è fiscalmente rilevante ai fini delle detrazioni previste dall’imposta sui redditi e delle imposte locali IMU/Tasi. Il comma 12, art.1 della legge Cirinnà prevede per le unioni civili di persone dello stesso sesso che “ le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano al residenza comune, a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.” Pertanto, per entrambi i partner sarà possibile riconoscere come abitazione principale la dimora abituale della coppia.

Per i conviventi di fatto omosessuali o eterosessuali invece il testo prevede che nel contratto di convivenza sia contenuta “l’indicazione della residenza” (art.1, comma 53, lett.a, disegno di legge 2081/2016).

La pensione di reversibilità e tfr

Sul fronte della reversibilità della pensione e del tfr, la legge distingue chiaramente le due ipotesi.

Per le unioni civili di persone dello stesso sesso al comma 17, art.1 si legge che: “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate gli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.” In particolare i riferimenti al codice riguardano:

I diritti di successione

Per i diritti di successione il ddl Cirinnà, approvato dalla Camera,  distingue le due fattispecie tra le unioni civili tra persone dello stesso sesso e conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali-

Per le unioni civili il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. In particolare l'eredità è divisa nel seguent modo:

Per i conviventi di fatto non sono previsti particolari diritti, tuttavia il comma 43 prevede che in caso di morte
del proprietario della casa di comune residenza "il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque
non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre
anni." Il successivo comma 43 prevede il diritto di abitare nella casa del convivente superstite cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto."

Tabella riepilogativa

Diritto

Unioni civili

Convivenza di fatto

Comunioni di beni

I partner vanno naturalmente nel regime patrimoniale della comunione di beni, fatta salva la scelta della divisione

Il regime patrimoniale deve essere scelto nel nel contratto di convivenza

Abitazione principale

L’abitazione scelta come dimora dalla coppia all’atto della dichiarazione davanti all’ufficiale e i due testimoni è abitazione principale per entrambi con le conseguenze ai fini irpef/Imu/Tasi

nel contratto di convivenza può essere prevista la residenza

Pensioni di reversibilità

Il partner ha diritto alla pensione di reversibilità,

no

Diritti di successione

Il partner ha diritto alla "legittima” cioè al 50% dell’eredità (il resto va ai figli)

il partner ha diritto ad abitare nella casa di residenza del convivente defunto per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore (3 o 5 in caso di figli)


1 FILE ALLEGATO:
Disegno di Legge sulle Unioni civili

TAG: Pensioni 2024 TFR e Fondi Pensione Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze di fatto