Speciale Pubblicato il 17/03/2017

Tempo di lettura: 10 minuti

Calcolo ACE per i soggetti IRES 2017: aliquota al 4,75%

di Zamberlan Dott. Ernesto

Redditi società di capitali: calcolo dell'ACE con rendimento nozionale al 4.75%. Il punto sull'ACE per le società di capitali



Il termine ACE , in italiano con “aiuto crescita economica”, è una sigla internazionale che significa "allowance for corporate equity" ed è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art.1 del D.L 201/2011, convertito, dalla Legge 214/2011 rubricato appunto “Aiuto alla crescita economica (ACE)”.

L’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio favorendone il trattamento fiscale rispetto alle imprese che si finanziano con capitale di debito. L’agevolazione consiste nella deduzione dal reddito imponibile per un importo corrispondente all'incremento di capitale proprio moltiplicato per un rendimento nozionale prestabilito. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 il rendimento nozionale è pari al 4,75 %.

In questo approfondimento facciamo il punto per le società di capitali.

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Ace 2017: ambito soggettivo per le società di capitali

L'ACE si applica a:

Si precisa che:

Dall’ambito di applicazione dell’agevolazione ACE sono espressamente escluse, secondo quanto disposto all’art.9 del decreto ACE(DL 201/2011), le società assoggettate alle procedure di:

a) fallimento;

b) liquidazione coatta;

c) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Ace 2017: ecco come funziona per le società di capitali

L’ACE consiste in una variazione assoluta in diminuzione pari al rendimento nozionale prefissato per la variazione del capitale proprio. Per l’anno di imposta 2016 il rendimento nozionale è il 4.75%.

Per i soggetti IRES, ai sensi dell’art. 5 del decreto ACE, la variazione in aumento di capitale proprio rilevante per l'ACE è l’incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile di esercizio. L’incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento figurativo è determinato da:

1. incrementi

2. decrementi

Il meccanismo generale di applicazione dell'agevolazione ACE è il seguente:

  1. si determina il reddito complessivo netto
  2. si determina l'incremento ACE per l'esercizio
  3. se l’importo della base di calcolo ACE supera il reddito complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
  4. dal 2014 l'ACE può essere utilizzato come credito d’imposta, non solo ai fini IRES, ma anche ai fini Irap.

I soggetti con periodo d’imposta superiore o inferiore all’anno solare devono far riferimento a quanto chiarito dalla Circolare 12/E del 2014 secondo la quale nell’ipotesi in cui il periodo di imposta sia superiore o inferiore ad un anno, il capitale proprio va ragguagliato alla durata del periodo stesso al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale determinato su base annuale.

Incrementi e decrementi ACE 2017: le voci principali

I principali incrementi rilevanti ai fini ACE sono :

1.utili accantonati nelle riserve:

2. utili portati a nuovo, indipendentemente dall'accantonamento o meno in una delle riserve sopra citate

3.gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla “riclassificazione” di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità.

4. conferimenti in denaro:

I principali decrementi rilevanti ai fini ACE sono:

1. riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo:

2. acquisti di partecipazioni in società controllate

3. acquisti di aziende e rami d’aziende

Esempio numerico ACE 2017

Prima di proporre un esempio occorre fare una precisazione: si è scelto di non suddividere gli incrementi/decrementi anno per anno per semplificare il calcolo.

Tale semplificazione risulta corretta perchè il coefficiente di remunerazione va applicato sull'intero incremento del capitale proprio rispetto a quello presente al 31 dicembre 2010 e non al singolo esercizio. Pertanto, può anche verificarsi il caso in cui in assenza di decrementi potrebbe esserci un beneficio fiscale per l'esercizio 2016 anche se l'impresa non ha avuto incrementi sul capitale proprio in quanto la deduzione ACE, come chiarito prima, si applica a tutti gli incrementi pregressi.

Esempio:

Si ipotizzi la seguente movimentazione del patrimonio netto :

30 aprile 2011: accantonamento utili a riserva per 15.000 euro

30 aprile 2012: accantonamento utili a riserva per 10.500 euro

30 maggio 2012: distribuita riserva ai soci per 20.000 euro

30 aprile 2013: accantomento utili a riserva per 7.000 euro

30 aprile 2014: accantonamento utili a riserva per 12.000 euro

30 maggio 2015:distribuita riserva ai soci 10.000

30 aprile 2016: accantonamento utili a riserva per 25.000

Anno operazione Incremento ACE Decremento ACE
30 aprile 2011 accantonamento utili per 15.000 euro 15.000  
30 aprile 2012 accantonamento utili per 10.500 euro 10.500  
30 maggio 2012 distribuita riserva ai soci per 20.000 euro   20.000
30 aprile 2013 accantomento utili per 7.000 euro 7.000  
30 aprile 2014 accantonamento utili per 12.000 euro 12.000  
30 maggio 2015 distribuita riserva ai soci per 10.000 euro   10.000
30 aprile 2016 accantonamento utili per 25.000 euro 25.000  
    69.500 30.000

Per l'esercizio 2016 quindi l'ammontare della variazione in aumento del capitale proprio è pari a 69.500 euro - 30.000 euro: 39.500 euro

Per essere sicuri che tale valore sia la corretta base di calcolo ai fini ACE occore confrontare tale importo con il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2016. Infatti come ricordato prima, la base imponibile ACE è il minor valore tra:

(*) In questo esempio per semplicità si ipotizza un patrimonio netto pari a 130.000 euro.

Verificato ciò si è ottenuta la base di calcolo per l'ACE pari quindi a 39.500 euro.  Tale importo si moltiplica per il rendimento nozionale, stabilito per l'anno 2016  al 4.75%.

39.500 x 4,75% : 1.877 euro è la variazione in diminuzione assoluta ACE per l'esercizio 2016 che andrà indicata del quadro RN6 punto 6.

l'ACE nella dichiarazione dei redditi

La deduzione ACE, presente già da alcuni anni nei modelli Redditi,  nel 2016 non ha subito modifiche sul calcolo per le società di capitali, ma è solo cambiato il rendimento nozionale:

Dallo scorso anno è stato inserito un campo nel prospetto ACE  rigo RS115 presente in tutti i modelli di dichiarazione dei redditi che va compilato dal contribuente con elementi conoscitivi nel caso in cui ci sia il rischio di duplicazione del beneficio fiscale per le operazioni infragruppo.

Riferimenti normativi

Art.1 DL 201/2011: Aiuto alla crescita economica (Ace) 1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.  3. Dal settimo periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento. 4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.  5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito. 7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria, con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. l contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita' antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.



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