Speciale Pubblicato il 05/05/2016

Tempo di lettura: 2 minuti

Riammissione alla rateazione per accertamenti con adesione

di Gesuato Elisabetta

E' un'opportunità, per i decaduti, di essere riammessi a piani di rateazione relativi a somme dovute a seguito di accertamento con adesione e acquiescenza



La legge di stabilità 2016 ha introdotto una norma a favore dei soggetti decaduti da piani di rateazione. Non si tratta, questa volta, dei piani di rateazione di cartelle di pagamento ma di quelli relativi a somme dovute a seguito di definizione di accertamento o acquiescenza. La Legge, e successivamente la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13/E/2016, ha definito in maniera precisa sia chi può accedervi, come, e per quali tipologie di somme. La procedura è abbastanza semplice, non servono né istanze né autorizzazioni: è sufficiente pagare entro il 31 maggio 2016 la prima delle rate scadute. Ecco un riepilogo in vista della scadenza.

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Scarica la Circolare del Giorno n. 88 del 05.05.2016 dove si riepilogano le modalità di riammissione alla rateazione, a seguito degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.
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Chi può accedere alla riammissione alla rateazione

Possono usufruire della riammissione alla rateizzazione i soggetti che:

Condizioni per accedere alla riammissione alla rateazione

E' necessario che:

Procedura per la riammissione alla rateazione

Per poter essere riammessi alla rateizzazione è necessario versare entro il 31.5.2016 la prima delle rate scadute (la rata per la quale non è stato effettuato il versamento alla scadenza ordinaria, e neppure entro il termine di pagamento di quella successiva), compilando il Modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Una volta effettuato il pagamento, il contribuente deve trasmettere al competente Ufficio (ovvero all’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione) la copia della quietanza del pagamento effettuato nei 10 giorni successivi, tramite:

La mancata trasmissione della quietanza all’Ufficio non rileva ai fini della validità della procedura di riammissione.

Ricevuta la quietanza, l'Ufficio prende atto della volontà del contribuente di continuare con il pagamento rateale, e provvede alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ex art. 19, DPR n. 602/73. La sospensione è limitata ai carichi iscritti a ruolo e non ancora riscossi, relativi alle imposte dirette, compresi interessi e sanzioni.

Dopodiché l'Ufficio procede all’elaborazione di un nuovo piano rateale secondo due fasi:

Si ricorda che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di rateazione, comporta la decadenza definitiva dal beneficio della rateazione.



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