La Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi da 554 a 564) ha riaperto nuovamente i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2017.
Per perfezionare la rivalutazione occorre:
L'aliquota è sempre all'8% come per la rivalutazione dell'anno scorso, confermata anche per le partecipazioni non qualificate.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono così cambiate rispetto alle rivalutazioni precedenti:
Tipologia del bene |
Precedenti rivalutazioni |
Rivalutazione all’1.1.2015 |
Rivalutazione all’1.1.2016 |
Rivalutazione all’1.1.2017 |
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Partecipazione non qualificata |
2%
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4%
|
8%
|
8%
|
Partecipazione qualificata |
4%
|
8%
|
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Terreno |
In questo approfondimento trattiamo la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d’impresa, premettendo che per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni posseduti in regime di impresa, si rimanda all’approfondimento: La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.
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Per il calcolo della convenienza fiscale ottenibile con il pagamento dell’imposta sostitutiva per l'affrancamento del valore dei terreni edificabili e agricoli, non perdere il tools in excel Affrancamento terreni 2017, mentre per l’affrancamento delle partecipazioni abbiamo elaborato il foglio di calcolo Affrancamento partecipazioni 2017.
Per approfondire e rimanere sempre aggiornato, segui il Dossier rivalutazioni terreni e partecipazioni 2017
Possono fruire della rivalutazione in esame i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa.
Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti:
L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2017 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.
La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare:
Per l’asseverazione, le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. In caso di rivalutazione di una partecipazione:
L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è stata fissata in un'unica misura dell'8%. Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima (a differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima).
L’imposta sostitutiva deve essere versata:
a) in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2017
b) oppure rateizzata in 3 rate annuali di pari importo entro:
Attenzione: se non si effettuano i versamenti successivi al primo, le somme sono iscritte a ruolo.
Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:
Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni.
Di seguito una tabella di riepilogo della data di possesso del bene, dell’aliquota per l’imposta sostituiva e del codice tributo da utilizzare per il versamento.
Data di possesso |
Bene |
Aliquota |
Codice tributo |
1° gennaio 2017 |
Partecipazioni qualificate e non |
8% |
8055 |
1° gennaio 2017 |
terreni |
8% |
8056 |
Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2017”.
Nel caso in cui siano già state effettuate precedenti rivalutazione sugli stessi beni, è possibile alternativamente:
I vantaggi si riassumono nel risparmio fiscale che si consegue nel caso di cessione del bene rivalutato, in quanto aumentando il valore fiscale del bene si riduce l’eventuale plusvalenza.
Di seguito si riepiloga la tassazione delle plusvalenze:
Nel caso in cui invece si rivaluti, si paga l’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato e c'è la tassazione solo sull’eventuale plusvalenza eccedente questo valore.
Esempio:
Il sig. Rossi ha un terreno edificabile (non posseduto in regime d’impresa) per 100.000 euro, su cui ha pagato imposte e costi connessi pari a 5.000 euro. Valore totale: 105.000
Lo vuole vendere a 150.00 euro
La differenza tra il costo d’acquisto e la rivendita è 40.000 euro; valore che va dichiarato tra i redditi diversi.
In questa ipotesi Rossi può:
I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RM ed RT.
L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15).
L'omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 250 Euro e 2.000 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).
Articolo 1, commi da 554 a 564, della legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016 suppl.ord.n. 57).