Non si considerano sostenute dalla persona fisica e quindi non rilevano ai fini degli indici redditometrici le spese per i beni e servizi afferenti esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione. Questo quanto affermato dalla Cassazione nell'Ordinanza 7146 del 12 aprile 2016 .
IL CASO
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento di tipo sintetico con cui l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito alla luce di alcuni indici di capacità contributiva, ovvero spese per incrementi patrimoniali per immobili e mobili nonché la disponibilità di un’abitazione principale e un’automobile.
La Ctr della Puglia, accogliendo solo parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rideterminava il reddito accertato, facendovi rientrare anche le rate pagate per l’acquisto dell’autovettura.
Nel successivo ricorso per Cassazione il contribuente denunciava, tra l’atro, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.M. 10 settembre 1992 nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Ctr non avrebbe dovuto considerare il costo d’acquisto dell’autovettura trattandosi di bene d’impresa (autocarro – bene strumentale) in relazione al quale non si applica la presunzione del D.M. per cui si considerano nella disponibilità della persona che utilizza i beni stessi o ne sopporta i relativi costi.
In altri termini, trattandosi di bene al servizio esclusivo dell’attività di impresa, il costo di acquisto non poteva essere considerato tra gli indici di capacità contributiva propri della persona fisica.
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Uno dei punti critici, riscontrato nell’interpretazione della normativa in tema di redditometro, può essere rinvenuto nei cd. beni ad uso promiscuo, trattandosi di stabilire se gli stessi rientrano o meno (e in che percentuale) nell’alveo delle “spese” sostenute dal contribuente ai fini dell’accertamento redditometrico.
Invero, i cd. beni promiscui si collocano, per definizione, borderline tra l’uso strumentale per l’attività d’impresa e quello strettamente privato: si pensi, ad esempio, ai beni utilizzati da coloro che lavorano da casa che, appunto, potranno considerare come beni promiscui l’arredamento, il computer ed ogni altro strumento utilizzabile dalla persona fisica, sia nella sua qualità di imprenditore che per usi del tutto estranei all’attività d’impresa.
Per la loro collocazione incerta, l’ordinamento tributario stabilisce per i beni ad uso promiscuo regole particolari: in particolare, ai sensi dell’art. 64 TUIR[1], per i beni immobili utilizzati promiscuamente non si calcolano quote di ammortamento, bensì è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa.
Mutatis mutandis, per i beni mobili le quote di ammortamento sono deducibili nella misura del 50%, mentre, nel caso di beni mobili di importo unitario non superiore a 516,46 euro si può dedurre integralmente l’importo di 258,23 euro.
Pertanto, vista la peculiarità di tali beni, è lecito domandarsi quale sia la sorte degli stessi in ordine all’accertamento da redditometro.
Il comma 2 dell’articolo 2 del D.M. 24.12.2012 esclude espressamente dall’accertamento sintetico le spese aziendali e professionali: “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione”. Si pensi, ad esempio, alle spese sostenute per l’acquisto di un macchinario necessario a svolgere l’attività d’imprenditore o al pagamento dei consumi per la somministrazione dell’energia elettrica di uno studio di avvocato.
Si noti immediatamente come la nuova previsione risulti più stringente rispetto a quella del vecchio redditometro[2], secondo la quale ben poteva essere dimostrato che un bene veniva "utilizzato nell'esercizio di impresa, arti e professioni”, purché “tale circostanza risulti da idonea giustificazione", mentre attualmente, nella nuova formulazione, sono stati aggiunti anche gli avverbi "esclusivamente ed effettivamente” a rafforzare il concetto di strumentalità dei beni medesimi (...)
[1] Testo Unico Imposte sui Redditi, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.
[2] cfr. art. 3 DM 10 settembre 1992.