I compensi corrisposti a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono reddito imponibile soggetto a tassazione. Tale onere è assolto in maniera differente a seconda che il committente italiano sia o meno sostituto d'imposta:
In questo approfondimento trattiamo unicamente la prima ipotesi, analizzando i casi in cui si applica la ritenuta a titolo d’imposta, ed i casi di esclusione.
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I compensi corrisposti da sostituti d’imposta a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione nel nostro Paese. Tuttavia, tali redditi seguono due diversi trattamenti in base alla stipula o meno tra lo stato di residenza e l’Italia di specifiche Convenzioni sui redditi esteri. In particolare:
Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a non residenti da soggetti sostituti d’imposta, l’Art. 3 T.U.I.R-Base imponibile specifica che concorrono alla base imponibile per la tassazione dei redditi dei non residenti esclusivamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Con l'espressione “redditi prodotti nel territorio dello Stato” si intendono i redditi elencati dal legislatore all’Art.23 T.U.I.R- Applicazione dell’imposta ai non residenti, tra cui al comma 1, lett. d sono compresi :"i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato". Quindi per stabilire se il reddito è soggetto a tassazione occorre verificare il requisito della territorialità cioè se la prestazione è stata svolta nel territorio dello Stato oppure no. (*).
(*) tale ipotesi è trattata successivamente tra le cause di esclusione.
L'Art.25 DPR 600/73-Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi al comma 2 indica che: “se i compensi e le altre somme (..) sono corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.” Tale ritenuta assolve tutti gli obblighi impositivi sul reddito corrisposto al non residente. All’erogazione di questi redditi il sostituto deve assolvere determinati obblighi:
La ritenuta d'imposta al 30% sull'importo corrisposto a lavoratori autonomi non residenti presenta i seguenti casi di esclusione:
Di seguito una tabella di riepilogo:
Tipologia di reddito |
Ritenuta |
Compensi e somme ex art. 23 TUIR |
30% |
Compensi corrisposti per lavori di natura professionale a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti |
20% |
Compensi corrisposti per prestazioni svolte fuori dal territorio dello Stato |
0% |
Compensi corrisposti da privati non sostituti d’imposta |
Nessuna (ma presentazione di UNICO PF da parte del non residente) |
Art.3 Tuir: L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Art. 23 Tuir, comma 1, lettera d: Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: (..) d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
Art.25 Dpr 600/73: (...) se i compensi e le altre somme (...) sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.