La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con la sentenza n. 4987 del 19 ottobre 2015, applica con ragionevole rispondenza quanto disposto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.25 del 6 agosto 2014 e, ancor prima, dalla Circolare 32/E del 2006, sul piano applicativo delle presunzioni bancarie nell’accertamento di maggiori ricavi o compensi.
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In tema di qualifica di presunzione legale relativa delle movimentazioni bancarie, la posizione della giurisprudenza è ormai unanime; invece sull’opportunità di convocazione del contribuente nella fase procedimentale amministrativa prodromica dell’accertamento e sul carattere di prova o di presunzione semplice degli elementi di difesa del verificato le posizioni sono meno nette (vedi Cass. sentenza n. 1285/2015).
Il caso di specie era riferito ad un soggetto titolare di impresa individuale che nel 2009 aveva fatto confluire, a titolo di conferimento, in una società a responsabilità limitata l’azienda specifica, trasferendo a tutti gli effetti l’intero patrimonio aziendale, comprese tutte le tipologie contrattuali in essere, ivi inclusi i contratti di conto corrente bancario.
L’Agenzia, nel periodo oggetto di accertamento, aveva eccepito la non puntuale corrispondenza delle movimentazioni bancarie alla contabilità della ditta individuale; lamentava nell’atto impositivo l’insufficienza e la genericità delle prove rese dalla parte ricorrente, carente della necessaria riconciliazione giustificativa di ogni operazione, in ottemperanza a un principio consolidato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9731 del 6 maggio 2014.
La parte ricorrente a propria difesa segnalava la riconducibilità delle movimentazioni bancarie riprese a tassazione in capo alla società conferitaria che le aveva rilevate nel proprio Libro Giornale, mentre le movimentazioni di minore entità erano direttamente legate al soddisfacimento dei fabbisogni familiari considerato l’utilizzo promiscuo dei conti correnti per fini personali e per esigenze relative all’attività di impresa.
In tale contesto, l’obbligo a fornire in modo dettagliato e puntuale i beneficiari dei numerosi prelevamenti di piccola entità relativa a diversi anni addietro, significa condannare il contribuente ad una Probatio diabolica, inoltre, collegamenti tra movimentazioni finanziarie ed economiche in una contabilità tenuta in regime semplificato risulta quanto meno poco agevole. In tale ultimo caso, la CTR di Torino con sentenza n. 873/31/14 stabilisce che nei confronti del contribuente con contabilità semplificata i risultati delle indagini finanziarie assumono rilievo se i ricavi dichiarati sono inferiori all’ammontare dei versamenti rilevati sui conti correnti.
In tale frangente, non vi è dubbio che lo strumento istruttorio delle indagini bancarie finalizzato all’accertamento, pur rappresentando un adeguato deterrente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria ai fini del contrasto all’evasione fiscale, è spesso utilizzato dagli accertatori in modo rigido, automatico, e irragionevole. Modalità operative che, stando alla circolare n.25/E del 2014, vanno nel senso diametralmente opposto rispetto all’adeguata elasticità da attribuire alle presunzioni di cui agli artt. 32 del D.P.R 600/73 e 51 D.P.R 633/72.
Difatti le presunzioni inerenti le movimentazioni bancarie pur rappresentando, sul piano del diritto, mere presunzioni legali relative che invertono l’onere della prova, rimettendo in capo al contribuente accertato tale obbligo, vengono ancora molto spesso abusate e utilizzate, da taluni Uffici finanziari, in modo impropriamente asettico.
Nel caso in questione, la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, applicando le indicazioni contenute nella circolare n.25/E del 2014, accoglie le doglianze della ricorrente e con la sentenza n. 4987/2015 chiarisce che “… la presunzione attinente i prelevamenti va applicata, non solo nel quadro di approccio criticamente motivato e scevro da rigidi automatismi, ma lasciando spazio oltre che ad ogni genere di prova relativa alla destinazione del prelievo, pure ad una generale «clausola di salvaguardia», in misura coerente sia all’operatività del settore di attività che, al tenore di vita del contribuente e dei titolari dei conti cointestati.”
Per lo più, nelle conclusioni delle motivazioni, la stessa C.T.P. di Salerno dichiara non corretta anche la ripresa a tassazione nell’accertamento delle operazioni di lieve ammontare riscontrate sui conti correnti bancari personali per l’inevitabile e fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese inerenti l’attività di impresa con quelle personali. Il Collegio prosegue accogliendo le doglianze della ricorrente e annulla l’avviso di accertamento impugnato; inoltre, sancisce che le operazioni finanziarie, operate sui conti correnti in data successiva alla chiusura della ditta individuale, giammai sarebbero potute essere attratte ad attività di impresa.
In definitiva, la Provinciale di Salerno adotta ciò che la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate aveva indicato come linee guida agli Uffici locali con la Circolare n. 25/E del 2014,in cui, a proposito delle presunzioni da indagini finanziarie, aveva raccomandato un’applicazione “secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da acritici automatismi”, avvalendosi prioritariamente della collaborazione del contribuente e delle relative dimostrazioni che questi potrà addurre per giustificare le operazioni finanziarie rilevate, proprio con particolare riguardo ai prelevamenti.
A cura di dott.Nunzio Ragno e dott. Giuseppe Quarticelli