Dal 2016, l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la propria residenza anagrafica fa scattare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo e il conseguente obbligo di pagamento del canone RAI. Questo comè noto avviene non più tramite bollettino postale, bensì tramite addebito nella bolletta dell’energia elettrica.
La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha confermato per quest'anno e per i prossimi sia l'importo pari a 90 euro sia l'esenzione per gli over 75 con reddito inferiore a 8.000 euro.
I contribuenti che non posseggono un TV, per non vedersi addebitare il canone RAI in bolletta, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio all'Agenzia delle Entrate in cui dichiarano la non detenzione dell'apparecchio. Modello e istruzioni sono allegati in fondo a questo articolo.
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Il Canone RAI, o canone TV, è un'imposta a tutti gli effetti che deve essere corrisposta da chiunque detenga uno o più apparecchi atti/adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.
Il provvedimento del 21.04.2016 dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che: "Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterni, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare".
Il canone si rinnova tacitamente e il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, è obbligato a pagarlo ogni anno, ed è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nel luogo di residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. L'importo del canone RAI è stato ridotto a 90 euro e tale importo è stato confermato dalla Legge di bilancio 2019 per quest'anno e per i successivi.
Importo 2019 | 90 euro |
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.
Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).
La dichiarazione deve essere presentata:
Attenzione: in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere l’esonero a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Infine, se nel corso dell’anno cambiano i presupposti precedentemente attestati (per esempio, acquisto di un apparecchio televisivo) è necessario comunicarlo all’Agenzia. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva (per la variazione dei presupposti deve essere compilato il quadro C della dichiarazione). Presentazione della dichiarazione sostitutiva
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale ) o dall’erede:
Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino |
In questa ultima ipotesi è necessario allegare un valido documento di riconoscimento.