Speciale Pubblicato il 08/01/2019

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La ritenuta d’acconto per gli autonomi, agenti di commercio e occasionali

di Redazione Fisco e Tasse

La ritenuta di professionisti e intermediari nelle prestazioni di lavoro abituali e/o occasionali. Cos'è,i redditi su cui si applica,le aliquote,gli obblighi.



I professionisti e gli intermediari subiscono la ritenuta d’acconto ogni volta che percepiscono redditi per prestazioni di lavoro anche occasionale.

Solo chi è nel regime forfetario non opera le ritenute alla fonte e non subisce le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

In questo approfondimento ci occuperemo di cos’è la ritenuta, su quali redditi si applica e con quali aliquote prendendo in esame anche tutti gli obblighi dichiarativi sia del sostituto d’imposta (CU, 770) che del sostituito, che dovrà tenerne conto nella propria dichiarazione dei redditi.

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La ritenuta d’acconto

La ritenuta d’acconto è una modalità di pagamento anticipato delle imposte, il cui obbligo di versamento è posto dal legislatore a carico del datore di lavoro o committente (sostituto di imposta) che la trattiene al prestatore (sostituito) e la versa per suo conto.

Quindi:

Per la tabella completa dei codici tributo rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Se nel mese di versamento della ritenuta il 16 è un sabato o un giorno festivo, il versamento si posticipa al primo giorno lavorativo utile; in agosto solitamente la scadenza viene posticipata al 20.

I redditi su cui si applica la ritenuta d’acconto

I redditi degli autonomi che sono soggetti a ritenuta di acconto sono previsti dall’art. 25 dpr 600/73-Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi” e 25 bis-Ritenuta sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, procacciatore di affari”. L’art.25 specifica che sono soggetti a ritenuta: “i compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

La ritenuta d’acconto per i redditi sopra definiti è sempre dovuta tranne:

La base imponibile della ritenuta d’acconto

Per calcolare correttamente la ritenuta d’acconto la prima cosa è determinare la base imponibile su cui applicare l’aliquota.  La base imponibile della ritenuta d’acconto è composta da:

Tabella riepilogativa con redditi, aliquote e basi imponibili delle ritenute

Date le numerose casistiche su cui è necessario calcolare la ritenuta nell’attività di lavoro autonomo, si riporta una tabella riepilogativa delle situazioni più comuni:

Tipologia di reddito

aliquota

Base imponibile

Condizioni per la riduzione della base imponibile

Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale

20%

100

Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore

20%

75

Età superiore a 35 anni (*)

Compensi per cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore

20%

60

Età inferiore a 35 anni (*)

Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere

20%

100

Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro

20%

100

rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento d’affari

23%

50

Così previsto dal dpr 600/73 art. 25 bis

rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento d’affari

23%

20

(**)

Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori

20%

100

 (*) la minor base imponibile è considerata una deduzione forfetaria delle spese sostenute

(**) Per i rapporti di lavoro anche occasionale di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento d’affari, la base imponibile su cui calcolare la ritenuta è 50% in via ordinaria (ex art 25-bis d.p.r 600/73), ed al 20% al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. i percipienti dichiarano ai committenti/mandanti che nello svolgimento della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi. Nel caso in cui il percipiente si avvalga esclusivamente della collaborazione di terzi a norma dell’art. 1, ultimo comma del DM 16 aprile 1983 il requisito della continuità si presume esistente “qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d'imposta costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili al periodo”
  2. La dichiarazione in cui si afferma di avere i requisiti per la base imponibile al 20%:

Obblighi dichiarativi

Il sostituto di imposta dopo aver effettuato il versamento delle ritenute, deve adempiere ulteriori obblighi quali:

Il sostituito lavoratore autonomo/o intermediario che ha subito le ritenute può portarle in detrazione nella dichiarazione dei redditi dall’imposta netta dovuta.



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