I professionisti e gli intermediari subiscono la ritenuta d’acconto ogni volta che percepiscono redditi per prestazioni di lavoro anche occasionale.
Solo chi è nel regime forfetario non opera le ritenute alla fonte e non subisce le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.
In questo approfondimento ci occuperemo di cos’è la ritenuta, su quali redditi si applica e con quali aliquote prendendo in esame anche tutti gli obblighi dichiarativi sia del sostituto d’imposta (CU, 770) che del sostituito, che dovrà tenerne conto nella propria dichiarazione dei redditi.
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La ritenuta d’acconto è una modalità di pagamento anticipato delle imposte, il cui obbligo di versamento è posto dal legislatore a carico del datore di lavoro o committente (sostituto di imposta) che la trattiene al prestatore (sostituito) e la versa per suo conto.
Quindi:
Per la tabella completa dei codici tributo rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate.
Se nel mese di versamento della ritenuta il 16 è un sabato o un giorno festivo, il versamento si posticipa al primo giorno lavorativo utile; in agosto solitamente la scadenza viene posticipata al 20.
I redditi degli autonomi che sono soggetti a ritenuta di acconto sono previsti dall’art. 25 dpr 600/73-Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi” e 25 bis-Ritenuta sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, procacciatore di affari”. L’art.25 specifica che sono soggetti a ritenuta: “i compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.
La ritenuta d’acconto per i redditi sopra definiti è sempre dovuta tranne:
Per calcolare correttamente la ritenuta d’acconto la prima cosa è determinare la base imponibile su cui applicare l’aliquota. La base imponibile della ritenuta d’acconto è composta da:
Date le numerose casistiche su cui è necessario calcolare la ritenuta nell’attività di lavoro autonomo, si riporta una tabella riepilogativa delle situazioni più comuni:
Tipologia di reddito |
aliquota |
Base imponibile |
Condizioni per la riduzione della base imponibile |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale |
20% |
100 |
|
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore |
20% |
75 |
Età superiore a 35 anni (*) |
Compensi per cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore |
20% |
60 |
Età inferiore a 35 anni (*) |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere |
20% |
100 |
|
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro |
20% |
100 |
|
rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento d’affari |
23% |
50 |
Così previsto dal dpr 600/73 art. 25 bis |
rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento d’affari |
23% |
20 |
(**) |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori |
20% |
100 |
(*) la minor base imponibile è considerata una deduzione forfetaria delle spese sostenute
(**) Per i rapporti di lavoro anche occasionale di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento d’affari, la base imponibile su cui calcolare la ritenuta è 50% in via ordinaria (ex art 25-bis d.p.r 600/73), ed al 20% al verificarsi delle seguenti condizioni:
Il sostituto di imposta dopo aver effettuato il versamento delle ritenute, deve adempiere ulteriori obblighi quali:
Il sostituito lavoratore autonomo/o intermediario che ha subito le ritenute può portarle in detrazione nella dichiarazione dei redditi dall’imposta netta dovuta.