ll contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), introdotto dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 276/2003, è stato abrogato dall’articolo 1, comma 45, della L. 247/2007 e successivamente ha riacquistato efficacia con il D.L. 112/2008 (articolo 39, comma 10). Successivamente, l'articolo 1, comma 21, della L. 92/2012 ha modificato il campo di applicazione del lavoro intermittente eliminando la possibilità di ricorrervi nei c.d. periodi predeterminati dal D.Lgs. 276/2003 (ovvero durante il fine settimana, nei periodi estivi, o di vacanze natalizie e pasquali) e in relazione alle prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.
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L'articolo integrale (con la normativa completa) è disponibile ne LA CIRCOLARE DEL LAVORO N. 13 del 1.4.2016 Vedi l'indice.
Il contratto di lavoro intermittente attualmente può essere concluso:
In ogni caso, è stabilito un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ma restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Sul punto, la circolare del Ministero del lavoro n. 35/2013 ha evidenziato che l'instaurazione del rapporto di lavoro intermittente rimane soggetto ai limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli articoli. 34 e 40 del D.Lgs. 276/2003, precisando altresì che il conteggio delle prestazioni deve essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 anni, tenendo conto, tuttavia (ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.L. 76/2013), solo delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della disposizione stessa e, quindi, successivamente al 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. 76/2013).
Infine, gli artt. da 13 a 18 del d.lgs. 81/2015, c.d. jobs act, sostituiscono la normativa in materia di contratto intermittente. Nello specifico l’art. 13 del d.lgs. 81/2015 individua tre tipologie di contratto intermittente:
contratto intermittente per ragioni oggettive (art. 13, comma 1, prima parte, del d.lgs. 81/2015): si tratta di contratto di lavoro intermittente, il cui svolgimento della prestazione lavorativa può essere svolto in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
contratto intermittente per ragioni temporali (art. 13, comma 1, seconda parte, del d.lgs. 81/2015): si tratta di contratto di lavoro intermittente svolto secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, con la possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
contratto intermittente per ragioni soggettive (art. 13, comma 2, del d.lgs. 81/2015): il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
Infine, l’art. 13 del d.lgs. 81/2015 stabilisce che per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.(...)
Sull’argomento, di recente, la Federalberghi ha inviato un quesito alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente; in particolare si chiedeva se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all’art. 55, comma 3 – ai sensi del quale “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” – sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello 21 marzo 2016, n. 10, ritiene che il R.D. 2657 del 1923 è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente. Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 20/2012, nonché da diversi interpelli .