L’obbligo dello spesometro, cioè della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA riguarda tutti i soggetti passivi di imposta, indipendentemente dai criteri adottati per la liquidazione dell'imposta (art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 2, co. 6, del Decreto Legge 2.3.2012 n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26.4.2012 n. 44).
Tra i soggetti obbligati sono compresi gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni aventi natura commerciale.
Pertanto anche le associazioni sportive dilettantistiche (asd) che hanno optato per il regime di cui alla Legge 16.12.1991 n. 398 sono tenute a trasmettere lo "spesometro", limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Segui gli aggiornamenti nel Dossier Gratuito dedicato a Terzo Settore e Non Profit
Per una panoramica completa delle novita del Terzo settore acquista il Pacchetto Codice Terzo Settore e Impresa Sociale o i singoli ebook Novità del Terzo Settore aggiornato il 14 agosto 2017 e La Nuova Impresa Sociale
Trovi a questo link Software - ebook - utilità per aiutarti a gestire la tua associazione no profit
Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi a:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste obbligo di fatturazione;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste obbligo di fatturazione, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a euro 3.600 (IVA compresa).
Quindi occorre comunicare tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute a fronte delle operazioni che rientrano nella sfera commerciale.
Ciò indipendentemente dal fatto che, con riferimento alle fatture di acquisto, il comma 4 dell’art. 2 della L. n. 398/1991 non prevede la registrazione ma solo l’obbligo di numerazione progressiva per anno solare e di conservazione.
L'emissione della fattura, quando non sussiste obbligo e in sostituzione di altro documento fiscale idoneo, determina l'obbligo di comunicare il corrispettivo dell'operazione indipendentemente dal relativo importo unitario.
Con riferimento agli acquisiti di beni e servizi impiegati promiscuamente nell'attività commerciale e in quella istituzionale, nella comunicazione deve essere inserito l'intero importo del documento (per il quale esiste obbligo di comunicazione).
Trattandosi di acquisti effettuati da soggetti passivi IVA è ininfluente, ai fini specifici di ottemperare all'obbligo statuito, la destinazione degli stessi.
La trasmissione telematica della comunicazione relativa al periodo di imposta 2015 deve essere effettuata entro il:
Il periodo di riferimento delle operazioni soggette a comunicazione, trattandosi di un adempimento IVA, è sempre l’anno solare, anche nel caso in cui l’ente sportivo abbia scelto di adottare un esercizio sociale di durata diversa.
Consideriamo il caso di una asd con esercizio sociale 01.07-30.06 che ha stipulato nel corso del 2015 un contratto di sponsorizzazione relativo a tutta la durata della stagione sportiva in corso (01.07.2015-30.06.2016) del valore complessivo pari a euro 4.000 (IVA esclusa).
Il pagamento del corrispettivo è frazionato in 4 rate con scadenza rispettivamente al 30.09.2015, al 31.12.2015, al 31.03.2016 e al 30.06.2016, dietro regolare emissione di fattura, ciascuna di importo pari a euro 1.000 (IVA esclusa).
Trattasi di un contratto di sponsorizzazione da cui derivano corrispettivi periodici e la cui durata è “a cavallo d’anno” in quanto relativa all’esercizio sociale 01.07.2015-30.06.2016.
Ne consegue che l'associazione, con riferimento all'anno 2015, è tenuta a comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate in data 30.09.2015 e 31.12.2015 così come sarà obbligata, con riferimento all'anno 2016, a comunicare i dati relativi alle operazioni che saranno effettuate in data 31.03.2016 e 30.06.2016.
Risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di Enti non commerciali
Quesito n. 1
Soggetti che hanno optato per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398: obbligo di
comunicazione delle fatture passive.
Con riferimento alle associazioni che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si chiede se detti soggetti hanno l’obbligo di comunicare, oltre le operazioni attive, anche le informazioni relative alle fatture passive per le quali, in base al particolare regime agevolativo, non è previsto l’obbligo di registrazione.
R:
L’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali è prevista l’emissione della fattura, è assolto con la trasmissione dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate per ciascun cliente e fornitore.
Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato disposto che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l’altro, i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura.
Ciò posto, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l’obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura.
Ai punti 6.3 e 7.2 del citato provvedimento del 2 agosto 2013 sono riportati i criteri per l’individuazione del periodo di riferimento ai fini della suddetta comunicazione.
Quesito n. 2
Enti non commerciali. Comunicazione informazioni fatture passive promiscue.
Si chiede quali informazioni devono comunicare gli enti non commerciali con riferimento alle fatture passive che documentano gli acquisti riferibili sia all’attività commerciale che a quella istituzionale svolte dell’ente.
R:
Gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, di cui all’art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Qualora per l’associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura.
Si evidenzia che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione (vd., provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, par. 4.1).