L’agevolazione è stata introdotta dal decreto sblocca Italia (D.l. 133/2014), ed è stata resa operativa con il Decreto del Mef e del Mit dell'8 settembre 2015. Recentemente, con Circolare n. 7/e del 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti sull'agevolazione, a seguito dei dubbi posti da CAF ed altri operatori. Di seguito un riepilogo dell'agevolazione, aggiornato ai recenti chiarimenti di prassi.
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Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà.
In caso di acquisto in comproprietà, la deduzione è riconosciuta pro-quota (come confermato nella Circolare 3/E/2016). Questo significa che, se ad esempio, tre amici acquistano in comproprietà e in parti uguali un appartamento per € 600.000, la deduzione spetta ad ognuno di essi, ma va calcolata su € 100.000 (300.000/3).
Sono deducibili le spese sostenute dall’1.1.2014 al 31.12.2017 per l'acquisto dell'immobile, a destinazione residenziale:
oggetto di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001;
ceduto dall’impresa/cooperativa edilizia costruttrice o che ha effettuato il predetto intervento.
L’agevolazione spetta anche per spese (dipendenti da un contratto di appalto) sostenute per la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili, possedute prima dell’inizio dei lavori, o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Le spese devono essere attestate dalle fatture emesse dall’impresa che esegue i lavori di costruzione. La deduzione è riconosciuta:
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che l’unità immobiliare presenti le seguenti caratteristiche:
L'agevolazione consiste nella deduzione dal reddito complessivo IRPEF in misura pari al 20%:
fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300mila, comprensivo di IVA.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (nella Circolare 3/E/2016) l'importo massimo di 300mila Euro si riferisce al singolo soggetto. Pertanto se questo acquista più abitazioni nel periodo 01.01.2014 - 31.12.2017, egli avrà diritto alla deduzione su un importo massimo complessivo di spesa pari a € 300.000. Si può dire quindi che il limite di € 300.000 costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo dell’agevolazione (2014 - 2017), sia con riferimento all’immobile che al contribuente.
La deduzione:
L’agevolazione spetta anche con riferimento agli interessi passivi dipendenti da mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare, nella misura del 20% degli interessi stessi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E/2016, assumono rilevanza gli interessi passivi pagati nell’anno, pertanto devono essere conservate le quietanze di pagamento.
Anche se non sono previsti limiti massimi per la deducibilità degli interessi, né dalla norma né dal decreto attivo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la deduzione degli interessi debba essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore ad € 300.000.
Pertanto, in caso di accensione di un mutuo di importo superiore a € 300.000, gli interessi passivi su cui calcolare la deduzione vanno ridotti proporzionalmente applicando la seguente formula:
300.000 × interessi pagati Importo del mutuo |