Il Decreto Legislativo n.139/2015, c.d Decreto Bilanci, ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio e consolidati, introducendo diverse novità nel nostro ordinamento tra cui le micro-imprese che sono legiferate nell’art. 2435-ter del Codice Civile. Di seguito l’analisi dell’articolo: definizione, requisiti, semplificazioni nella redazione del bilancio delle micro-imprese.
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Prima di analizzare i requisiti che il legislatore italiano ha previsto per le micro-imprese, è necessario fare una premessa. L’articolo 3 della Direttiva 2013/34/Ue titola “Categorie di imprese e di gruppi” e suddivide le tipologie di imprese in micro-imprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese, sulla base di tre parametri dimensionali: il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, e i dipendenti medi occupati nell’esercizio. Per la Direttiva, sono considerate micro le imprese che alla data di chiusura del bilancio di esercizio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale stato patrimoniale:350.000 euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro, numero medio dei dipendenti occupati nell’esercizio: 10.
Tuttavia, benchè lo scopo del Decreto Legislativo 139/2015 fosse l’attuazione della Direttiva, il legislatore italiano ha optato per parametri dimensionali differenti e corrispondenti alla metà dei valori indicati dalla Direttiva. In particolare al primo comma dell’art 2435-ter del Codice Civile si definiscono micro-imprese: “le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Il riferimento all’art. 2435-bis rimanda al requisito per le società che rispettano tali parametri dimensionali di non avere emesso titoli quotati in un mercato regolamentato.
Nel secondo comma dell’art. 2435-ter sono indicate le semplificazioni per le micro-imprese. Quest’ultime infatti sono esonerate dal redigere:
Per quanto riguarda il bilancio abbreviato, usato dalle imprese di dimensioni minori, l’articolo 2425-ter così come modificato dal Decreto bilanci, non ha previsto né una struttura rigida nello schema di bilancio né un suo contenuto minimo. Inoltre:
Si evidenzia che nei bilanci delle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni del quinto comma dell'articolo 2423 e del numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426. Il primo riferimento all’art 2423 riguarda la possibilità di derogare dalle norme del Codice Civile nella redazione del bilancio se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società, dandone motivazione in nota integrativa. Per le micro-imprese non è quindi possibile derogare da quanto indicato nel codice. Il riferimento all’articolo 2426 riguarda l’indicazione al fair value per gli strumenti finanziari derivati anche se incorporati in altri strumenti finanziari, in questo caso le micro-imprese sono esonerate per evitare un appesantimento degli oneri amministrativi.
Nell’ultimo comma dell’articolo 2035-ter c’è il riferimento alla perdita dei requisiti dimensionali delle micro-imprese. In particolare le micro-imprese che per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei parametri dimensionali indicati dal legislatore italiano, sono obbligate a redigere, a seconda dei casi, il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria.