Speciale Pubblicato il 04/03/2016

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Novità 2016 nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

di Cavallari Dott.ssa Michela

Le novità per le persone fisiche nella dichiarazione dei redditi 2016: un riepilogo completo punto per punto



Il modello definitivo della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2016, relativo al periodo d’imposta 2015, è stato approvato con provvedimento del 29 gennaio 2016 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Molte sono le novità 2016 rispetto all’anno precedente.Di seguito punto per punto tutte le novità con riferimento ai quadri interessati.

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Il frontespizio

1) Nella sezione “Tipo di dichiarazione”, la casella “Dichiarazione integrativa” deve essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia nell’ottica di maggior compliance con il contribuente mette a disposizione del contribuente stesso, o del suo intermediario, le informazioni in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione (art. 1, commi 634 -636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La Legge di stabilità 2015, a commi 634-636, stabilisce infatti che l’Agenzia fornisca al contribuente elementi e informazioni su:

2) Nella sezione “Firma della dichiarazione”, la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che comunicazioni su possibili anomalie, presenti nella sua dichiarazione o nei dati dichiarati dallo stesso negli studi di settore, siano inviate direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione telematica dei dati.  È stata quindi inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” che andrà barrata dal professionista nel caso in cui accetti di ricevere queste comunicazioni telematiche.

Quadro RB: Reddito da fabbricati

Al posto degli estremi di registrazione del contratto, è possibile indicare il codice identificativo del contratto. Tale codice è composto da 17 caratteri ed è reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio; o nella ricevuta di registrazione per i contratti registrati per via telematica.

Quadro RC: Redditi di lavoro dipendente

1) eliminazione del rigo RC4 in cui andavano indicate le somme percepite per incremento della produttività poiché per l’anno d’imposta 2015 non si applica la tassazione agevolata su tali somme.

2) È stato innalzato a 7.500 euro il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo, prima il limite era di 6.700 euro. Perciò i redditi prodotti in zone di frontiera nell’anno di imposta 2015 sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

3) È riconosciuta un’esenzione fino a 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia.

4) È passato da 640 a 960 euro all’anno l’importo del credito denominato bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro e con imposta maggiore delle detrazioni. L’importo è di 960 euro per i possessori del reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.  Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR)

Quadro RP: oneri e spese

1) È riconosciuta la detrazione del 19 % delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro e resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

2) È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Si ricorda che questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.

3) È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale decreto sarà emanato ogni anno entro il 31 dicembre tenendo conto degli importi medi, delle tasse e dei contributi delle università statali.

4) Sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;

5) È prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio,

6) È prorogata la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

7) È prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelle sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

8) È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

9) È aumentato a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%, mentre prima era 2.065 euro.

Quadro CR- Crediti d’imposta

1) sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che regolamenta tale credito è stata revisionata dal decreto internazionalizzazione (decreto legislativo n. 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi.

2) in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto nel 2015 agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assistere il contribuente nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.

Quadro Rn: Determinazione dell’irpef

1) Nel rigo RN30 è aggiunta la colonna 4 per l’indicazione della quota di credito d’imposta per erogazioni alla cultura attribuita al socio di società semplice;

2) Se si intenda correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016, nel rigo RN42 è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito Irpef chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata;

Quadro RV: Addizionale comunale e regionale all’irpef

Se si intende correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016, è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata sia per il rigo RV6 (addizionale regionale) sia per il rigo RV14 (addizionale comunale).

Altre novità

1) Con la legge di stabilità del 2016 (art. 1, comma 985, L. 28 dicembre 2015, n. 208) è stata prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) E' riconosciuta la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l’Imu, anche per l’Imi e l’Imis;

3) E' riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.



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