La normativa italiana in materia di bilancio di esercizio è stata decisamente innovata, consentendo un sostanziale avvicinamento ai Principi Contabili Internazionali, a seguito dell’introduzione della Direttiva 2013/34/UE recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, applicabile a partire dai bilanci che avranno inizio nel 2016.
Numerose sono state le novità introdotte dal Decreto, che hanno apportato modifiche allo schema di conto economico e di stato patrimoniale, ampliando in particolare le voci dedicate alla valutazione degli strumenti finanziari derivati, introducendo o potenziando alcuni principi di valutazione, eliminando espressioni o riferimenti ritenuti non più adeguati, modulando gli obblighi di rendicontazione e di informativa in base alle dimensioni delle imprese ed introducendo l’obbligatorietà del rendiconto finanziario.
Tale ultimo aspetto racchiude un percorso di lenta ma progressiva presa di coscienza, da parte del legislatore, circa la significatività ed imprescindibilità di tale prospetto nell’ambito delle scienze aziendali, quale strumento di completamento dell’informativa economico-finanziaria e di supporto al lettore di bilancio per la comprensione delle operazioni aziendali avvenute nell’esercizio.
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Il presente articolo è tratto dall'eBook Il nuovo rendiconto finanziario (eBook 2016) contenente tutte le novità sul rendiconto finanziario a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 139/2015, disponibile sul Business Center.
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Con l’inserimento del nuovo articolo 2425-ter “Rendiconto finanziario” viene stabilito che “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con
autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.
Il Codice Civile non stabilisce un contenuto minimo del rendiconto finanziario ma ne indica gli obiettivi, riferendosi quindi alla necessità di presentare gli aggregati delle disponibilità liquide e dei flussi finanziari sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente, al fine di consentire l’opportuna comparazione dei dati.
Non viene inoltre fatto alcun riferimento al tipo di rendiconto da utilizzare, lasciando piena facoltà di scelta al redattore del bilancio il quale, in base alla complessità della propria azienda o alle informazioni di maggiore rilevanza che intende evidenziare, potrà optare per un modello o per l’altro in base anche al grado di completezza delle informazioni sottostanti, derivanti dal sistema di reporting interno.
L’articolo 2425-ter indica chiaramente che i flussi finanziari che devono essere indicati nel rendiconto sono afferenti a tre aggregati fondamentali:
indicando distintamente le operazioni avvenute nei confronti dei soci.
Dall’analisi letterale della norma si evince come la suddivisione delle operazioni da presentare nel rendiconto rispecchi fedelmente l’impostazione e la terminologia utilizzata dallo IAS 7; la minima differenza di impostazione rinvenibile dal confronto tra i principi contabili internazionali e quelli domestici (OIC 10, introdotto a seguito del processo di revisione ed aggiornamento dei principi contabili italiani del 2014) si rileva nell’utilizzo di terminologia differente che porta a classificare il primo aggregato del rendiconto finanziario come “attività operativa” in base agli IAS e come “gestione reddituale” in base agli OIC.
Il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva Europea, ha quindi confermato l’impostazione terminologica propria degli standard internazionali adottando la stessa formulazione utilizzata dallo IAS 7, confermando quindi la generale propensione della nostra disciplina contabile ad un processo di convergenza con i principi contabili internazionali.
Un aspetto particolarmente enfatizzato nella formulazione del nuovo articolo 2425-ter, che non trova una ugualmente forte indicazione nel set di principi contabili internazionali né domestici, è il riferimento fatto alla necessità di indicare distintamente le operazioni avvenute con i soci. Tale tipologia di operazioni, rientranti nella categoria delle operazioni di finanziamento, in base alle regole generali di predisposizione del rendiconto finanziario, verrebbero infatti naturalmente esposte in modo distinto rispetto ad altre operazioni di finanziamento di diversa natura (derivanti da fonti di terzi), al fine di fornire una rappresentazione trasparente e chiara dei flussi finanziari dell’esercizio.
Su tale aspetto, infatti, lo IAS 7 specifica le regole di presentazione dei flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento e di finanziamento, definendo le regole per le eventuali esposizioni di importi al netto.
Similmente, l’OIC 10 definisce alcune regole per aggiungere, suddividere o raggruppare flussi finanziari, nonché per esporli ad un valore netto.
La disposizione dell’autonoma indicazione dei rapporti con i soci prevista dall’articolo 2425- ter, alla luce dei criteri generali di predisposizione del rendiconto finanziario e delle impostazioni fornite sia dallo IAS 7 che dall’OIC 10, non sembra quindi apportare particolari novità sostanziali alla struttura o alle informazioni che il rendiconto finanziario è chiamato a fornire, se non rafforzare l’importanza che tale informazione riveste per i lettori e gli utilizzatori del bilancio al fine di comprendere le fonti di approvvigionamento finanziario che l’impresa utilizza per supportare i propri processi di investimento e sviluppo.
Di maggiore impatto innovativo risulta invece essere la previsione introdotta dal nuovo articolo 2425-ter in base alla quale risulta necessario evidenziare la “composizione” (oltre che l'ammontare) delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.
Tale dettaglio, di particolare rilevanza nell'analisi finanziaria aziendale, non trova attualmente spazio nello schema di rendiconto finanziario previsto dai vigenti principi contabili (nazionali come internazionali), che si limitano infatti a prevedere soltanto l'ammontare delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio.
Completando l'informazione in base a quanto richiesto dall'articolo 2425- ter attraverso uno schema di dettaglio delle disponibilità liquide, si permette infatti al lettore del bilancio di ottenere una panoramica più esaustiva di quali siano effettivamente le disponibilità liquide aziendali ed agli analisti aziendali di ottenere preziose informazioni sulla liquidità interna e sulla sua variazione nel corso del tempo.
A tal proposito, si ipotizza dunque un intervento da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità per apportare le dovute modifiche allo schema di rendiconto finanziario previsto dal Principio Contabile OIC n.10 al fine di renderlo in linea con le recenti modifiche legislative.
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