Ai sensi dell'art. 30, D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, entro 60 giorni dalla costituzione l'asd è tenuta alla presentazione, secondo le modalità telematiche prescritte, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali denominato "modello EAS".
Tale adempimento è richiesto al fine di godere del trattamento tributario di favore previsto dalla normativa vigente in materia di asd.
Le asd in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, che non svolgono attività commerciale, sono esonerate dall’onere della trasmissione del modello EAS (art. 30, co. 3-bis, D.L. 185/2008).
Si tratta delle associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionali e a fronte delle stesse incassano solo le quote o i contributi associativi, come disposto dall'art. 148, co. 1, TUIR.
Sono, invece, tenute all’invio del modello EAS le asd che, oltre alle attività istituzionali, svolgono anche attività commerciali, ivi comprese quelle "decommercializzate" effettuate nei confronti di soggetti qualificati e a fronte delle quali sono incassati dei corrispettivi specifici, ai sensi dell'art. 148, co. 3, TUIR e come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2009.
In questo caso il modello EAS può essere presentato con modalità semplificate (Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2009). Vale a dire che l'obbligo viene assolto compilando il riquadro dei dati relativi all'ente e al rappresentante legale e il riquadro delle dichiarazioni del rappresentante legale solo ai righi nn. 4), 5), 6), 20), 25) e 26).
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Successivamente alla trasmissione del modello EAS, possono verificarsi alcune variazioni nei dati comunicati.
Come disposto dal D.L 16/2012 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento") e in particolare al co. 1 dell'art. 2 ("Comunicazioni e adempimenti formali"): "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".
Quindi, ai sensi di tale disposizione, è possibile sanare l'omessa presentazione del modello EAS, a condizione che la trasmissione avvenga entro il termine stabilito per la prima dichiarazione utile e che sia contestualmente versato, tramite modello F24, l'importo della sanzione prevista pari a 258,00 euro.
E' altresì possibile sanare la tardiva presentazione del modello EAS versando solo la sanzione pari a euro 258,00 (di cui sopra).
Attraverso la circolare ministeriale n. 38/E del 28/09/2012 sono stati forniti chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dal decreto sopra citato (convertito con modificazioni nella L. n. 44 del 26/04/2012).
In seguito a tali chiarimenti è stato meglio individuato il termine ultimo per quelle particolari forme di ravvedimento operoso definite come "remissione in bonis", tra cui il ravvedimento per omesso invio del modello EAS.
Secondo quanto disposto dalla circolare, gli enti non commerciali di tipo associativo, che non hanno trasmesso il modello EAS entro il termine originario previsto dalla relativa normativa in vigore, possono regolarizzare tale adempimento "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, intendendosi per tale la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di “tolleranza” di 90 giorni previsto dall’art. 2, comma 7 del DPR 322/98, entro cui la dichiarazione, sebbene tardiva, non è considerata omessa", versando contestualmente la sanzione pecuniaria pari a euro 258,00, attraverso le modalità previste dalla norma sopra richiamata. Tale termine coincide con l'attuale scadenza per la presentazione del modello Unico ovvero il 30 settembre.
Solo con riferimento al 2012 il termine è stato prorogato fino al 31.12 in quanto la circolare citata ha disposto in conclusione che "in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso e in attuazione di principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, il termine per la regolarizzazione delle omissioni quali la mancata comunicazione del Modello EAS scade il 31 dicembre 2012".