Speciale Pubblicato il 12/02/2016

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Depenalizzazione delle sanzioni in materia di lavoro

di Avv. Rocchina Staiano

Le nuove sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi nn. 7 e 8 sulla depenalizzazione in materia di lavoro e legislazione sociale



Con i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 viene data esecuzione all’art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha conferito delega al Governo per la “Riforma della disciplina sanzionatoria” di reati; inoltre,

In particolare, nel d.lgs. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, l’ambito applicativo della depenalizzazione è individuato dalla legge delega in base a due diversi criteri di selezione: uno di carattere formale, legato al tipo di trattamento sanzionatorio; l’altro di carattere sostanziale, dipendente dal riconoscimento che determinati comportamenti, pur mantenendo il carattere illecito, non sono più tuttavia ritenuti meritevoli di pena, potendo essere sanzionati in via amministrativa.

Il primo criterio è esplicitato nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge delega che, riferendosi a tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, costituisce una clausola generale di depenalizzazione cd. “cieca”: il decreto legislativo n. 8/2016 dà attuazione al criterio attraverso l’art. 1, comma 1, che prevede, appunto, che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.

Il secondo criterio, contenuto nelle lettere b), c) e d) del comma 2 dell’articolo 2 della delega, opera invece una depenalizzazione cd. “nominativa”, indicando specificamente le fattispecie su cui intervenire: il decreto legislativo in commento attua tale previsione attraverso gli artt. 2 (Depenalizzazione dei reati del codice penale) e 3 (Altri casi di depenalizzazione).

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Quali sono le nuove sanzioni?

Il D. Lgs. 8/2016 trasforma in illeciti amministrativi i reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, salvo le materie espressamente escluse dalla depenalizzazione (salute e sicurezza sul lavoro e immigrazione). Le materie prese in considerazione sono nello specifico : la mediazione e la somministrazione di lavoro , la discriminazione dei luoghi di lavoro e in materia previdenziale , l'omesso versamento di ritenutese idi importo totale non superiore a 10mila euro, la frode per prestazioni economiche assistenziali o previdenziali

Vediamo di seguito le nuove sanzioni previste per gli illeciti sulla discriminazione nell'accesso al lavoro previsti  descritti dal D. LGS. 198/2006 e ora modificati:

Decreto Legislativo n. 8/2016

 

SANZIONI FINO AL 6 FEBBRAIO 2016

SANZIONI DOPO IL 6 FEBBRAIO 2016

E vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un'impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 198/2006, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo è vietata anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive (comma 1: è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale).

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 27, comma2, lett. a), del D. Lgs. 198/2006, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo è vietata anche se attuata in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all’uno o all'altro sesso (comma 1: E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni dì assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale).

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 27, comma2, lett. b), del D. Lgs. 198/2006, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

Il divieto di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché al l’affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni (comma 1: E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale. Comma 2: La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive; b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all’uno o all'altro sesso).

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 27, comma3, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

E vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 28, comma 1, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 28, comma 2, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 29 è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 1, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 3, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata.

Art. 41, comma 2, D. Lgs. 198/2006:

l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 4, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.

Art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D. Lgs. 8/2016:

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile



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