Con la pubblicazione in G.U. della “Legge Europea 2014” (L.115/2015), a decorrere dal 18/08/2015, è modificata la disciplina IVA relativa agli scambi intracomunitari di beni; in particolare, si modifica la formulazione degli artt. 38 e 41 del DL 331/93 in tema di trasferimenti di beni tra l’Italia e gli altri Stati UE per l’effettuazione di perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.
Le modifiche in esame si sono rese necessarie al fine di garantire:
In particolare, secondo la Corte UE, la normativa italiana era illegittima in quanto la natura intracomunitaria del trasferimento deve ritenersi esclusa, alla luce della Dir. n.2006/112/CE, solo quando il bene sia rispedito nello Stato UE di “origine”. Ne consegue che, il soggetto passivo che ha richiesto la perizia o la lavorazione deve aprire partita Iva nel Paese UE in cui viene eseguita la prestazione, in quanto il trasferimento del bene dà luogo a:
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Come noto, non danno luogo ad un “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” ed, in quanto tali, sono escluse dal regime di tassazione proprio degli scambi intra-UE, le movimentazioni di beni finalizzate all’esecuzione di una prestazione. Si tratta, in particolare:
BENI TRASFERITI IN ITALIA PER LAVORAZIONE
Secondo il “nuovo” art. 38 comma 5 lett. a) del DL 331/93, non sono assimilate ad acquisti intra-UE:
Per le norme previgenti, l'agevolazione era riconosciuta anche ai beni che, dopo la lavorazione, venivano movimentati verso un altro Stato Ue o extra-Ue.
Prima dell’approvazione della legge europea, l’art. 38 DL 331/93 individuava alcune fattispecie non riconducibili agli acquisti intra-UE; in particolare, non costituiva operazione “assimilata” all’acquisto intra-UE (soggetta a IVA in Italia):
Con la “Legge Europea 2014”, al fine di allineare la normativa nazionale a quella comunitaria, è stata modificato l’ art. 38 co. 5 lett. a) del DL 331/93. In particolare, è stato ora previsto che non costituisce acquisto intra-UE (imponibile in Italia): l’introduzione in Italia di beni oggetto di perizie/operazioni di perfezionamento/manipolazioni usuali successivamente trasportati o spediti al committente nello Stato UE di provenienza. Pertanto, nel caso in cui l’impresa italiana operi come terzista, la stessa deve applicare il regime Iva previsto per le lavorazioni relative a beni mobili, in quanto – nei rapporti con il committente stabilito in altro Paese UE -– effettua un’operazione non soggetta ad Iva art. 7-ter, DPR633/72.
In virtù della nuova disciplina, il soggetto passivo italiano che si trovi a inviare beni in lavorazione in un altro Stato della Ue, senza che gli stessi facciano rientro in Italia, non potrà beneficiare del regime IVA sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso (previa identificazione nell’altro Stato membro di destinazione), non imponibile IVA, con effetti positivi sia ai fini dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale, sia per la determinazione dell’ammontare del plafond.
Esempio n.1
Una società francese invia in Italia dei beni per essere ivi lavorati. Al termine dell’operazione il prestatore restituisce i beni al committente consegnando gli stessi in Francia. In tal caso, l’invio dei beni in Italia non è assimilabile ad un acquisto intra-UE. Il prestatore italiano deve: