L’adempimento della Certificazione Unica deve essere assolto anche dagli enti non commerciali di tipo associativo, come le associazioni sportive dilettantistiche, che corrispondono redditi nell’ambito dei rapporti di collaborazione sportiva e amministrativo-gestionale.
Nell'articolo l'autore, dopo aver premesso le caratteristiche generali della certificazione, pone particolare attenzione alla certificazione che devono compilare le associazioni sportive dilettantistiche fornendo anche esempi pratici.
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A partire dal 2015 i sostituti d’imposta devono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel "CUD", sia altri redditi di lavoro autonomo, provvigioni e "redditi diversi", fino ad allora certificati in forma libera.
Con riferimento al periodo di imposta 2015, la Certificazione Unica deve essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico", entro il 29 febbraio 2016 e successivamente deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario", entro il 7 marzo 2016, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 15 gennaio 2016).
La consegna al percettore deve avvenire in formato cartaceo, pur essendo consentita la trasmissione in formato elettronico, nel caso in cui il sostituto sia certo che il destinatario possa riceverla correttamente e stamparla per i successivi adempimenti posti a suo carico dalla normativa vigente in materia.
L’adempimento della Certificazione Unica deve essere assolto anche dagli enti non commerciali di tipo associativo, come le associazioni sportive dilettantistiche, che corrispondono redditi nell’ambito dei rapporti di collaborazione sportiva e amministrativo-gestionale.
Tali somme sono qualificate ai fini fiscali come "redditi diversi", ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR :
e devono essere indicate nella Certificazione Unica anche nella ipotesi in cui rientrino nella fascia di esenzione Irpef (pari a euro 7.500,0) di cui all'art. 69, co. 2, TUIR.
Non devono essere invece indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Dalla lettura delle istruzioni ministeriali relative alla compilazione della Certificazione Unica 2016, il sostituto, oltre ai dati generali e ai dati anagrafici, per ciascun percettore deve compilare la sezione relativa al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nei dati relativi alle somme erogate e alla tipologia reddittuale, al punto 1 (Causale) va indicato il codice "N" - indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Al punto 4 (Ammontare lordo corrisposto), in relazione alle somme individuate dal codice “N” del punto 1, devono essere ricomprese anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, co. 2, TUIR) e che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7 (Altre somme non soggette a ritenuta).
Per la compilazione del punto 6 (Codice) è necessario utilizzare il codice "3" - erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.
Al punto 8 (Imponibile) occorre indicare la differenza tra l'importo di cui al punto 4 (Ammontare lordo corrisposto) e quello di cui al punto 7 (Altre somme non soggette a ritenuta).
Infine al punto 9 (Ritenute a titolo d'acconto) e al punto 10 (Ritenute a titolo di imposta) devono essere indicati gli importi delle ritenute effettuate.
Le somme di ammontare superiore a euro 7.500,00 sono soggette, ai fini Irpef, a ritenuta pari al 23%, a titolo di imposta fino a euro 28.158,28 e a titolo di acconto per importi superiori (Art. 25, co. 1, L. 133/1999), cui occorre aggiungere l'addizionale regionale e l'addizionale comunale (a titolo di imposta o di acconto a seconda degli importi – punti 12, 13, 15 e 16).
1) Redditi di ammontare non superiore a euro 7.500,00.
Si consideri il caso di uno sportivo o di un collaboratore amministrativo-gestionale, che ha ricevuto da una asd, nel corso del 2015, compensi di ammontare complessivo pari a euro 7.500,00.
1 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12, 13, 15 e 16 |
N |
7500 |
3 |
7500 |
0 |
0 |
0 |
--* |
2) Redditi di ammontare superiore a euro 7.500,00 e non superiore a euro 28.158,28.
Si consideri il caso di uno sportivo o di un collaboratore amministrativo-gestionale, che ha ricevuto da una asd, nel corso del 2015, compensi di ammontare complessivo pari a euro 28.000,00.
1 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12, 13, 15 e 16 |
N |
28000 |
3 |
7500 |
20500 |
0 |
4715 |
--* |
3) Redditi di ammontare superiore a euro 28.158,28.
Si consideri il caso di uno sportivo o di un collaboratore amministrativo-gestionale, che ha ricevuto da una asd, nel corso del 2015, compensi di ammontare complessivo pari a euro 29.000,00.
1 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12, 13, 15 e 16 |
N |
29000 |
3 |
7500 |
21500 |
194 |
4751 |
--* |
* Per il calcolo delle addizionali è necessario conoscere il domicilio fiscale del percipiente e le aliquote determinate dalla Regione e dal Comune di riferimento.
Al fine di individuare le aliquote applicabili è possibile consultare il sito web del MEF Dipartimento delle Finanze alla sezione dedicata alla Fiscalità regionale e locale.