L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello per la Certificazione Unica 2016, che i sostituiti di imposta sono tenuti a utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e diversi, corrisposti nel 2015.
Quest’anno il modello CU è scisso in due parti:
Modello CU sintetico (versione semplificata della certificazione) da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, assimilato o autonomo) entro il 29 febbraio 2016;
Modello CU ordinario (versione implementata della certificazione) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
Fra le informazioni richieste vi è l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.
Poiché questo dato non è noto al datore di lavoro, sostituto d’imposta, in quanto fino ad oggi, non serviva, gli stessi dovranno attivarsi per reperirlo, sia per i lavoratori in forza che per quelli cessati, entro i termini di invio della CU ordinaria, quindi entro il 7 marzo prossimo.
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Il nuovo modello CU 2016 che il datore di lavoro, sostituto d’imposta, è tenuto a utilizzare serve per certificare:
La finalità della certificazione unica è quella di inviare al domicilio dei contribuenti il modello 730 precompilato attraverso il prelievo dei dati appunto dal modello CU che l’Agenzia delle Entrate riceve dal sostituto d’imposta il quale è tenuto a certificare, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche i redditi di lavoro autonomo e dei professionisti.
Pertanto, se un contribuente ha percepito, nel corso dell’anno, più redditi, ad esempio, di lavoro dipendente e per prestazioni occasionali o collaborazioni, riceverà via internet, un modello 730 che comprenderà tutti i redditi percepiti, il totale delle ritenute fiscali subite e delle detrazioni applicate.
Qualora il modello 730 ricevuto dall’Agenzia delle Entrate risultasse incompleto, potrà essere corretto o integrato dal contribuente.
Modello CU sintetico: da consegnare ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2016.
Detta certificazione deve essere compilata per ogni percettore di redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto. Inoltre sono tenuti coloro i quali nell’anno 2015 hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e/o i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Modello CU ordinario: da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
Detta certificazione, di nuova istituzione, prevede una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel modello CU sintetico da consegnare ai lavoratori, informazioni utili all’Agenzia delle Entrate sia per il 730 precompilato, sia per effettuare i controlli d’ufficio e gli accertamenti con largo anticipo rispetto al passato.
Il modello CU ordinario si suddivide in due parti:
1- “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” nella quale sono previste sezioni per:
.2° “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” nella quale sono previste sezioni per:
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, mentre se trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro).
Quest’anno nella sezione “dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione lavoro dipendente e assimilati” è prevista l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.
Poiché questo dato non è presente nelle precedenti comunicazioni, è necessario che chi predispone le certificazioni lo reperisca nel più breve tempo possibile in quanto deve essere indicato nella certificazione dei Lavoratori dipendenti e assimilati da spedire entro il 7 marzo prossimo