Quest'anno la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio 2017 in quanto non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Tuttavia è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale IV entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo 2017.
Di seguito le principali novità del modello:
Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in quanto l'articolo 5 del DL 193/2016 collegato alla Legge di Stabilit ha previsto che il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore sia equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore. Pertanto non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.
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Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7% , inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VE5, VE6 e VE10) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente
Nella sezione 2 è stato inserito un nuovo rigo (VE21) dove indicare le operazioni attive con aliquota del 5 % . Conseguentemente i righi successivi della sezione 2 e della sezione 3 sono stati rinumerati.
Nella sezione 4 il campo 7 del rigo VE35 è stato ridenominato “Cessioni di prodotti elettronici” per l’esposizione specifica delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unitàcentrali di elaborazione.
Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo VF3, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 %, inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VF3, VF6 e VF7) dove indicare le operazioni passive, rispettivamente,
Conseguentemente i righi successivi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati rinumerati.
Nella sezione 3-B è stato soppresso il rigo VF41, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 %, inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VF43, VF44 e VF48) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente
Conseguentemente i righi successivi della sezione 3-B, della sezione 3-C e della sezione 4 sono stati rinumerati.
Il rigo VJ16 è stato ridenominato Acquisti di prodotti elettronici per l’esposizione specifica degli acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.
È stata soppressa la colonna 3 dei righi da VI1 a VI6, dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale.
Il quadro, di nuova istituzione, è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative. Nel quadro va esposto l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante.
Nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VL11 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016.
Nel rigo VX4 è stato inserito il nuovo campo 9 denominato “Interpello”. La compilazione è riservata ai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica.
QUADRO VO
Nella sezione 1, rigo VO11, è stata introdotta la casella 28, per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario (Repubblica di Croazia) di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.
Nella sezione 3, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario.
Nella stessa sezione, rigo VO34, è stata soppressa la casella “opzione”, in quanto non è più possibile dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Inoltre, sono state introdotte tre nuove caselle:
Il nuovo quadro è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di compensazione dell’IVA relativamente ad una o più società commerciali considerate «controllate». L'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura tramite la compilazione del nuovo quadro VG nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.
Nel quadro VW, sezione 2, è stato introdotto il rigo VW30 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative di gruppo presentate nel 2016. Nell’ultimo riquadro è stato soppresso il campo dove andava apposta la firma da parte dell’ente o società controllante.