Il credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali può essere usufruito anche nella dichiarazione dei redditi 730/2021 e RedditiPF 2021 in merito alle spese sostenute nel 2020. L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni nella Circolare 7 del 25 giugno 2021
Si segnala fin da ora che è lo stesso Ministero della giustizia che comunica all‘interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi l‘importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti in misura proporzionale alle risorse stanziate.
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Ai contribuenti che, per la risoluzione di controversie civili o commerciali, si avvalgono di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d’imposta pari all’indennità a questi corrisposta.
Il credito è riconosciuto
Attenzione va prestata al fatto che il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, si decade dal beneficio.
Il credito
Pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2020 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24 o in diminuzione dell’IRPEF.
Il limite di euro 500 o di euro 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento e pertanto, in caso di più mediazioni, è possibile fruire di un importo eccedente il limite di euro 500.
In dichiarazione occorre distinguere il credito d’imposta (da indicare in colonna 3) utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione
Come anticipato, è il Ministero della giustizia che comunica all‘interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l‘importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.
In particolare, il Ministero della giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, è tenuto ad emanare un decreto con il quale viene comunicato:
Entro i successivi 30 giorni (e, quindi, entro il 30 maggio di ogni anno), il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo.
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui redditi.
Nel modello dichiarativo 730/2021 il credito va indicato nel rigo G15 con il codice 1.
Ai fini dei controlli nei dichiarativi, è necessario conservare i seguenti documenti: