Nella dichiarazione dei redditi 2019 (anno d'imposta 2018) è prevista la possibilità di detrarre il 19% dei canoni di leasing corrisposti per l'acquisto dell'abitazione principale. In generale, il legislatore ha cercato di favorire l’acquisto della prima casa in leasing che diventa uno strumento alternativo alla stipula del mutuo ipotecario, in quanto tale strumento è particolarmente conveniente per i giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito fino a 55.000 euro
Vediamoli nel dettaglio.
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La legge di Stabilità 2016 ha regolato una nuova modalità di acquisto della casa da adibire ad abitazione principale disciplinando le norme civilistiche e fiscali da applicare.
Se l’utilizzatore non paga i canoni il contratto viene risolto e la banca o l’intermediario finanziario realizza con la vendita o altro mezzo, il valore del bene per ristorarsi dei canoni non riscossi, di quelli ancora da scadere attualizzati e del prezzo di riscatto. L’eventuali improbabile eccedenza spetta all’utilizzatore.
La norma prevede inoltre le condizioni alle quali l’utilizzatore puo’ richiedere la ripresa del pagamento dei canoni, la rinegoziazione delle condizioni del contratto e con riguardo al concedente le azioni che puo’ intraprendere per ottenere il rilascio dell’immobile.
Per poter fruire di tale agevolazione è necessario compilare il rigo E14 del quadro E del modello 730/2019 riportando i seguenti dati:
Se il contratto di leasing è cointestato si applicano le stesse regole previste per il mutuo prima casa, per cui la detrazione va suddivisa tra tutti gli intestatari, ma in rapporto all’età di ciascuno. Ad esempio nel caso di cointestazione a metà tra due soggetti ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone leasing pari a 4.000 euro (per gli under 35) o a 2.000 euro (per gli over 35) nonché il 19 per cento, entro il limite massimo di 10.000 euro (per gli under 35) o 5.000 euro (per gli over 35) al momento del riscatto. Se il contratto è intestato a due coniugi, uno dei quali fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.