La Camera, dopo aver approvato la nota di variazioni, ha approvato il 28 novembre il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis-A). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, per l'approvazione entro il 31 dicembre 2016.
In questo approfondimento vengono trattate le principali detrazioni fiscali previste sulla casa, cioè:
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L'art. 2 del DDL proroga fino al 31.12.2017 le detrazioni:
Nel disegno di legge queste detrazioni sono state rafforzate se effettuate sulle parti comuni condominiali.
In particolare è stata prevista:
Queste due nuove detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila Euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
Attenzione: la sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del beneficio fiscale, deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante apposita attestazione.
Il DDL modifica le disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per gli interventi antisismici, prevedendo che per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, relative agli interventi antisismici realizzati su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione del 50% per un ammontare massimo complessivo di 96mila Euro per unità immobiliare.
La novità riguarda il fatto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli edifici ubicati nella Zona sismica 3 (Zona 3 – In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Qualora da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio:
Secondo le nuove disposizioni nel caso di interventi su parti comuni condominiali, la detrazione è aumentata
Attenzione: Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo fruibile di spesa (96mila Euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per i quali si è già fruito della detrazione.
Dal 1° gennaio 2017, i contribuenti incapienti (quelli rientranti nella cd. no tax area) hanno la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione del 65% spettante sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica di parti condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, come parte del corrispettivo dovuto.
Il DDL ha prorogato la detrazione del 50% prevista per l'acquisto di mobili, a favore dei soggetti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia, apportando alcune modifiche al testo di legge.
Secondo la nuova disposizione è possibile usufruire del bonus:
La detrazione spetta nella misura del 50%, ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni previste al comma 1 dell'art. 16 del D.l. 63/2013.