Speciale Pubblicato il 14/12/2015

Tempo di lettura: 4 minuti

Il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato

di Vivenzi dott. Celeste

Cos'è e come va redatto il patto di non concorrenza o (o di Fedeltà) tra lavoratore e datore di lavoro



L'art. 2105 del codice  si occupa dell'obbligo di fedeltà del dipendente e  recita testualmente : “ll  prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

La violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del lavoratore può instaurare un procedimento  disciplinare nei suoi confronti ai sensi dell'art.7 della legge 300/1970 e , nei casi più gravi, portare al licenziamento del dipendente. Volendo ben vedere,  la normativa di cui sopra offre una garanzia al datore di lavoro, in permanenza del rapporto di lavoro, in relazione a possibili comportamenti scorretti da parte del dipendente mettendo in evidenza la necessità  di regolare lo svolgimento dell'attività lavorativa degli ex dipendenti, per il periodo successivo alla cessazione del contratto (tale esigenza si manifesta soprattutto nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di alto livello che hanno avuto accesso a tutti quei dati, aziendali e commerciali, la cui diffusione potrebbe arrecare un grave danno.

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tratto dall'articolo apparso nella " CIRCOLARE DEL LAVORO N. 47 dell'11 dicembre 2015"  l'abbonamento è in promozione !

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La redazione del patto di non concorrenza: i punti da rispettare

Come detto al fine di sopperire ai rischi sopra indicati il datore di lavoro ha dalla sua la possibilità di ricorrere al Patto di non concorrenza ovvero ad un accordo attraverso il quale il datore di lavoro ed il lavoratore estendono l’obbligo di non concorrenza (previsto dall’art. 2105 codice civile soltanto per la durata del rapporto di lavoro),anche ad un periodo successivo alla cessazione del medesimo.

Il patto è un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la cui validità è subordinata ad un articolato ordine di limiti ovvero:

a) necessità della forma scritta  (ad substantiam) ;

b) previsione di un corrispettivo;

c) delimitazione delle attività di concorrenza vietate;

d) limiti di durata;

La norma che disciplina il patto di non concorrenza è l’art. 2125 cod. civ., la quale dispone che : “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.

A)  Il legislatore  richiede la forma scritta ad substantiam, stabilendo la  nullità del patto stesso nel caso di violazione di tale disposizione

B) Il corrispettivo dovuto al lavoratore vincolato dal patto di non concorrenza, trova la sua ragione nella necessità  di remunerare la ridotta possibilità del lavoratore di utilizzare le proprie capacità professionali. 

La misura del corrispettivo, così come la delimitazione del luogo e dell’oggetto del patto di non concorrenza, sono rimessi dal legislatore alla libera  autonomia delle parti contraenti.

Per quanto riguarda la  misura del corrispettivo è bene considerare  che sono nulli i patti di non concorrenza non remunerati e  quelli con un compenso a titolo  simbolico (Cassazione 14 maggio 1998, n. 4891;  Cassazione n.4891 del 14 maggio 1998).  Inoltre ha chiarito che, in ogni caso, il corrispettivo non deve essere simbolico, ma  proporzionato al sacrificio sopportato dal lavoratore e determinato nel suo ammontare (Cassazione 14 maggio 1998, n. 4891).

A tale scopo è bene sapere che la giurisprudenza ritiene che il corrispettivo debba aggirarsi almeno intorno al 10-15% - 25%-35%  della retribuzione lorda annua secondo l'ampiezza dei vincoli di oggetto, di territorio e di durata. 

C)  In tema di oggetto  del patto  l’art. 2125 cod. civ. non circoscrive il contenuto dell’accordo entro dei  limiti precisi anche se, dal punto di vista operativo, tali limitazioni  sono da ricercarsi  nell’ambito dell’attività produttiva che costituisce oggetto dell'impresa datrice di lavoro, con la conseguenza che il lavoratore potrebbe vedersi precluso l’esercizio di qualsiasi attività rientrante nell’oggetto dell’impresa. 

Anche l’orientamento giurisprudenziale  attuale tende  a non limitare il patto alle sole mansioni svolte dal lavoratore ma  lo estende allo  svolgimento di  qualsiasi attività che entri in concorrenza con quella di produzione e vendita del datore di lavoro. Esiste tuttavia un limite costituito dal fatto che  il  patto non può l rendere di fatto   impossibile   al lavoratore l’esercizio di ogni altra attività lavorativa inerente alle  proprie attitudini professionali ( pena la sua nullità :  sentenza  della  Cassazione n.15253 del 3 dicembre 2001 e  sentenza della  Cassazione n.5477 del 2 maggio 2000).

D) La disciplina  prevista  dall’art. 2125 cod. civ.  prevede   una durata massima di cinque anni per i dirigenti e di tre anni per gli altri lavoratori subordinati. Le parti possono procedere alla stipulazione di un patto di non concorrenza contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, sia in costanza di rapporto  che al termine del rapporto stesso. E consigliabile procedere alla sottoscrizione del patto di non concorrenza davanti alle organizzazioni sindacali o alle  Commissioni  di certificazione del rapporto di lavoro.

Conseguenze della violazione del patto di non concorrenza

In caso di  violazione del patto da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto ad ottenere la cessazione dell’attività  da parte del lavoratore,la restituzione del corrispettivo versato ed il risarcimento dei danni provocati.

Nota bene : Il datore di lavoro , attraverso il ricorso d'urgenza di cui all’art.700 cpc , può  ottenere immediatamente dal Giudice, un provvedimento che imponga al lavoratore la cessazione dell’attività concorrenziale.



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