Il comparto aziendale è solitamente dotato di diversi autoveicoli.
Generalmente, in termini fiscali, la flotta di autoveicoli può essere analizzata in due macro categorie:
La deducibilita dei costi degli autoveicoli è contenuta nell'art. 164 del TUIR.
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E' facile intuire come tra gli autoveicoli strumentali siano compresi tutti quei beni indispensabili all'attività aziendale e il cui utilizzo differente da quello lavorativo è impensabile, si pensi ad esempio agli autocarri, ai trattori stradali, agli autotreni, agli autoarticolati e ai cosiddetti “mezzi d'opera” (ex. escavatori), questi ultimi solitamente utilizzati nel settore dell'edilizia.
Strumentali sono anche le autovetture ad uso promiscuo, ovvero destinate sia al trasporto di persone che a quello di merci, la cui superficie sia però almeno per metà e “per natura”, destinata al trasporto di cose, a prescindere dal numero di posti a sedere.
Per tali categorie di beni il fisco non prevede restrizioni, dunque risultano deducibili al 100% sia il costo che l'Iva.
Va da sé che all'interno della seconda macro categoria, le autovetture, troviamo le automobili destinate esclusivamente o principalmente al trasporto di persone. Tali autoveicoli, intestati alla società o alla ditta, a prescindere dall'effettivo uso che se ne faccia, sono soggetti a delle limitazioni fiscali e non vale prova contraria.
La destinazione che tali beni hanno all'interno di un'azienda è bene che sia sempre documentata, ad esempio sul contratto di lavoro.
Tuttavia, gli usi maggiori che si riscontrano sono 2:
Nel primo caso il fisco impone delle stringenti misure circa la deducibilità dei costi e dell'Iva. Per ciò che concerne il costo la percentuale di deducibilità è pari solo al 20%, percentuale che oltretutto va rapportata ad un massimale annuo a seconda del tipo di veicolo, ad esempio per le autovetture il massimale è di 18.075,99, per i motocicli 2.065,83, ecc...
Un ulteriore limite posto dal legislatore in questa fattispecie è legato all'Iva, questa infatti risulta essere deducibile al 40% mentre il residuo 60% si trasforma in costo ad incremento del bene medesimo.
ESEMPIO
ACQUISTO DI UNA SMART AL PREZZO DI € 8.000,00 + IVA PER 1.760,00 PER UN TOTALE DI € 9.760,00.
Il costo totale che potrò portare in detrazione sarà 8.000 + 1.056 (60% iva non deducibile) = € 9.056,00
9.056 x 20% = 1.811,20 costo deducibile fiscalmente
704,00 € sarà l' Iva detraibile
Per quanto riguarda invece l'auto data in uso al dipendente il fisco permette una maggiore deducibilità dei costi, in particolare si passa dal 20% al 70% con annessa deducibilità massima dell'Iva.
Tuttavia per il verificarsi di tale situazione occorre che il personale a cui è stata affidata l'autovettura abbia un contratto di lavoro puro (ex no co.co.pro. e simili ) e sia nella disponibilità del medesimo per più della metà del periodo d'imposta. Va da sé la documentazione comprovante l'effettivo l'affidamento dell'autovettura (ex. contratto di lavoro).
ESEMPIO - applicazione massimale e indeducibilità generale (20% + 60% iva)
La Alfa S.r.l. operante nel settore immobiliare acquista il 01/01/2014 un'autovettura ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDm al prezzo di 17.000,00 € + IVA per un totale pari ad euro 20.740,00.
L'auto viene effettivamente utilizzata dall'amministratore esclusivamente per le faccende lavorative.
Il bene, essendo naturalmente un cespite ovvero un'immobilizzazione materiale, è deducibile in base a quote percentuali per una serie di anni per via del processo di ammortamento. La quota percentuale per tale specifico bene è del 25%.
Supponendo di non essere in presenza di particolari limiti fiscali avremo la seguente, semplice , situazione:
AUTOVETTURA |
% |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
FONDO AMMORTAMENTO |
€ 17.000,00 |
25% |
€ 4.250,00 |
€ 4.250,00 |
€ 4.250,00 |
€ 4.250,00 |
€ 17.000,00 |
(Quindi a partire dal 2014, anno di acquisto dell'autoveicolo, scarico dal reddito un costo pari a € 4.250,00, per quattro anni (cd. ammortamento)
In verità, però, seguendo le regole fiscali avremo una serie di ragionamenti da dover effettuare che ci porteranno ad ottenere un risultato abbastanza diverso e soprattutto più svantaggioso.
Dobbiamo tener conto infatti che l'autoveicolo di cui parliamo è considerato dall'amministrazione finanziaria un bene strumentale non esclusivo.
Questo vuol dire che ci troviamo di fronte ad un bene che a prescindere dall'effettivo uso che se ne faccia è suscettibile di utilizzo personale.
Dunque occorre innanzitutto ricordare che l'Iva pagata è deducibile solo al 40% e la parte indeducibile si va a sommare al costo.
COSTO |
€ 17.000,00 |
IVA |
€ 3.740,00 |
DETRAIBILE 40% |
€ 1.496,00 |
INDETRAIBILE 60% |
€ 2.244,00 |
COSTO TOTALE |
€ 19.244,00 |
A sua volta il costo totale pari ad € 19.244,00 non è ammissibile in quanto occorre rispettare il limite impostoci dal legislatore pari ad € 18.075,99 e successivamente la deducibilità massima pari al 20%.
Quindi avremo:
18.075,99 x 25% = € 4.519,00 quota di ammortamento per quattro anni (ma non deducibile totalmente)
4.519,00 x 20% = € 903,80 quota di ammortamento fiscalmente deducibile annualmente
L'acquisto in leasing degli autoveicoli aziendali è una prassi sempre maggiormente utilizzata.
La disciplina fiscale per l'acquisto di autovetture, è legata oltre alle regole fiscali anzidette, anche ad altre specifiche.
La disciplina del leasing in generale è stata oggetto nel corso del tempo di una serie di riforme che hanno caratterizzato diversi settori, in particolare quello immobiliare, quello relativo ai mezzi di trasporto ad uso promiscuo e quello dei beni mobili in generale.
Focalizzando la nostra analisi esclusivamente sui mezzi di trasporto possiamo individuare tre epoche, oggetto di riforma fiscale, che ne caratterizzano la deducibilità:
Il presente periodo tra i tre è sicuramente quello maggiormente stringente sotto il profilo fiscale.
La deducibilità dei contratti di leasing era infatti legata alla durata dell'ammortamento del bene “locato”.
In particolare, per ammettere la deducibilità, il contratto di leasing doveva essere almeno pari a:
Così ad esempio, ipotizzando un'azienda che aveva stipulato un contratto di leasing per l'acquisto di un camion di durata 20 mesi, a fronte di un periodo di ammortamento di 60 mesi, la deducibilità era preclusa essendo 40 mesi i 2/3 di 60.
A partire dal 29/04/2012 viene eliminata la casistica circa l'indeducibilità.
Dunque i canoni di leasing diventano sempre deducibili, ma nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a:
si crea un disallineamento tra gli elementi civilistici e fiscali.
ESEMPIO
CONTRATTO DI LEASING DI DURATA 40 MESI
AUTOVETTURA BMW X3
DATA DI STIPULA CONTRATTO LEASING 01/01/2013
MAXI RATA INIZIALE € 18.000,00
CANONI N. 40 € 475,00 + € 100,00 INTERESSI = € 575,00
RISCATTO € 10.000,00
L'autovettura, per sua natura dedicata al solo trasporto di persone, è ammortizzabile al 25% ovvero in 4 anni, ovvero in 48 mesi .
Senza restrizioni fiscali avrei la seguente situazione, ovvero potrei ripartire il costo in 40 mesi:
MESI CONTRATTUALI |
TOTALE |
|||
MAXI CANONE |
€ 18.000,00 |
|||
CANONI |
€ 575,00 |
40 |
€ 23.000,00 |
€ 41.000,00 |
DEDUZIONE 2013 |
€ 12.300,00 |
|||
DEDUZIONE 2014 |
€ 12.300,00 |
|||
DEDUZIONE 2015 |
€ 12.300,00 |
|||
DEDUZIONE 2016 |
€ 4.100,00 |
L'applicazione della normativa fiscale mi obbliga invece a ripartire il costo totale di € 41.000,00 in 48 mesi ovvero in un arco temporale non inferiore a quello previsto dall'ammortamento, con il seguente risultato:
|
|
MESI CONTRATTUALI |
TOTALE |
|
MAXI CANONE |
€ 18.000,00 |
|||
CANONI |
€ 575,00 |
40 |
€ 23.000,00 |
€ 41.000,00 |
DEDUZIONE 2013 |
€ 10.248,00 |
|||
DEDUZIONE 2014 |
€ 10.248,00 |
|||
DEDUZIONE 2015 |
€ 10.248,00 |
|||
DEDUZIONE 2016 |
€ 6.833,00 |
L'esempio appena riportato è utile a capire la generazione del disallineamento civilistico/fiscale, tuttavia al contratto di leasing inerente autovetture per il trasporto di persone si applicano i medesimi stringimenti fiscali visti in precedenza, ovvero la deducibilità al 20% del costo, l' indetraibilità del 60% dell'Iva e l'applicazione del massimale , con in più una caratteristica ovvero il massimale deve essere rapportato in percentuale al costo totale dei canoni e al maxicanone.
18.075,99 (MASSIMALE) / (CANONI TOTALI 23.000 + MAXI CANONE 18.000) X 100 = 44%
10.248 (CANONI E MAXICANONE DI COMPETENZA) * 44% = € 4.509,12
4.509,12 * 20% = € 901,82 COSTO DEDUCIBILE
La disciplina in vigore dal 2014 apporta dei miglioramenti alla deducibilità degli autoveicoli strumentali aumentando la durata minima che il contratto di leasing deve rispettare e che passa dai 2/3 ovvero 40 mesi a ½ ovvero 30 mesi.
La disciplina degli autoveicoli ad uso promiscuo resta la medesima.
Tutto quanto sopra evidenziato vale anche nei confronti di agenti di commercio e rappresentanti iscritti presso la Camera di Commercio.
Per queste particolari categorie però il fisco ha previsto misure meno stringenti in relazione anche al tipo di lavoro che gli stessi svolgono.
In particolare per tali categorie la deducibilità dei costi è pari all' 80% (a fronte del 20%) ed il massimale per le automobili è pari ad € 25.822,84 (anziché € 18.075,99).
Per quanto riguarda l'Iva se l'auto viene utilizzata sia per scopi lavorativi che privati la deduzione è al 40% (eccezion fatta se si posseggono due auto, una esclusiva per il lavoro, l'altra per la vita privata).
Per ulteriori approfondimenti vai al DOSSIER DI FISCOETASSE: TUTTO AUTO