In Italia il diritto allo studio è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nell’art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione e , in materia di lavoro, tale diritto è stato disciplinato per la prima volta in capo ai lavoratori studenti dall’art.10 dello statuto dei lavoratori (legge n.300/1977) e poi dalla Legge 08/03/2000, n. 53 Tutti i lavoratori (assunti sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato), hanno diritto ad usufruire di appositi permessi retribuiti ai fini del “diritto allo studio “ presso Istituti riconosciuti dallo Stato. I corsi non devono essere svolti nelle ore serali ma , per essere retribuiti, devono coincidere con il normale orario di lavoro.
La contrattazione collettiva in linea di massima prevede un periodo di 150 ore lavorative da usufruire come permessi in un periodo di tre anni al fine di aiutare lo studente lavoratore nella continuazione dei suoi studi .
Inoltre i lavoratori hanno diritto:
NOTA BENE : se il titolo di studio che il lavoratore vuole conseguire è della scuola dell’obbligo (ad esempio il titolo di licenza media), le ore possono aumentare fino a 250.
I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi; questo vuol dire che sarà ammissibile la concessione dei permessi studio finalizzati a seguire un corso universitario, ma non per lo studio necessario alla preparazione dell’esame.
Altre agevolazioni per gli studenti lavoratori:
I lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami (tali lavoratori non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali).
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tratto da : "I permessi per cure termali o motivi di studio nel lavoro subordinato" di C. Vivenzi - Consulente del lavoro e mediatore civile in Brescia. L'articolo fa parte della CIRCOLARE DEL LAVORO N. 44 del 20 Novembre 2015. Scopri la convenienza dell'ABBONAMENTO! Comprende l'accesso alla Banca dati con migliaia di documenti normativi, di prassi e giurisprudenza!
In via generale il contratto collettivo di riferimento prevede l'onere per il lavoratore di:
In mancanza della presentazione di tale documentazione, vi è la perdita del diritto alla retribuzione.
Per quanto riguarda il trattamento economico, i permessi sono a carico del datore di lavoro e l'importo erogato deve essere assoggettato sia alla contribuzione previdenziale che alla tassazione IRPEF.
ESEMPIO
Supponendo il caso di un Lavoratore con paga oraria 10 euro ; per 23 giorni lavorativi , di cui uno dedicato a permesso studio (Ricordiamo il contributo INPS pari al 9,19% a carico del dipendente) in busta paga saranno riconosciute normalmente le ore lavorate:
(22gg x8 ore) 176 x 10 euro totale euro1.760 e i permessi studio (ore 8 x 10 euro) = totale euro 80 con un totale imponibile INPS 1.840
i contributi del 9,19% su 1.840 = euro 169,09
Quindi In busta paga si avrà :
1.840 - 169,09= imponibile fiscale euro 1670,91 (da assoggettare a normale tassazione fiscale IRPEF.)