Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015 il decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l’avvio del processo tributario telematico e pronto a diventare operativo.
Il decreto costituisce la prima attuazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, “Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, pubblicato a sua volta nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014.
Le prime Commissioni tributarie dove sarà operativo il processo tributario telematico saranno le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Toscana ed Umbria.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Con il d.m. 23.12.2013, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.2.2014, è stato adottato il regolamento avente ad oggetto “la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario” dando attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del d.l. 6.7.2011, n. 98.
Con il decreto del Direttore generale delle finanze e del Ministero dell’economia e delle finanze 4.8.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10.8.2015, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del citato d.m., il Ministero dell’economia e delle finanze ha aggiunto un altro tassello all’attuazione della normativa sul processo tributario telematico approvando le prime regole tecniche che hanno per oggetto la costituzione in giudizio nel processo tributario con modalità telematiche, previa notifica del ricorso a mezzo della posta elettronica certificata (PEC). La normativa, peraltro attualmente limitata agli atti processuali da depositare presso le commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana, non sono operative immediatamente ma a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto”, cioè dal giorno 1.12.2015.
Il d.d. 4.8.2015 disciplina le modalità operative connesse ai seguenti adempimenti procedurali:
- la registrazione e l’accesso al S.I.GI.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria);
- le notificazioni;
- le comunicazioni;
- la costituzione in giudizio;
- la formazione, la consultazione e il rilascio del fascicolo informatico;
- il deposito di atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- il pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia.
Il linguaggio procedimentale viene arricchito con una nuova terminologia (documento informatico, ecc.) che deve essere ben presente qualora venga esercitata l’opzione di applicare la procedura del processo tributario telematico.
Il processo tributario telematico
Indice
Presentazione
1.L’ambito di applicazione delle regole tecniche ed operative del processo tributario telematico
2. Il Portale della Giustizia Tributaria
3.Il S.I.Gi.T
4.La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T
5.I servizi resi dal S.I.Gi.T
6.La procura alle liti e il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa e la notificazione e il deposito degli atti
7.Gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati
8.La trasmissione degli atti e dei documenti al momento della costituzione in giudizio del ricorrente
9.La trasmissione degli atti e dei documenti della parte resistente
10. La trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio
11. Il deposito di atti e documenti non informatici
12. Il fascicolo informatico
13. I pagamenti
14. Le norme processuali a confronto