La proroga della Voluntary disclosure al 30 novembre 2015 con possibilità di integrazione della documentazione fino al 30 dicembre 2015 ha per molti reso impossibile la presentazione del quadro RW entro la scadenza ordinaria del 30 settembre 2015.
Occorrerà quindi presentare il quadro RW utilizzando il ravvedimento operoso.
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Inoltre per la voluntary abbiamo a disposizione:
Voluntary disclosure: calcolo del costo
Relazione di accompagnamento alla Voluntary disclosure
E-book Rientro dei Capitali dall'estero e Voluntary Disclosure
Ricordiamo che la procedura di collaborazione volontaria permette di regolarizzare le attività detenute all’estero per gli anni interessati e fino al 2013 (nel Business Center è disponibile il tool “voluntary disclosure” per predisporre i conteggi).
Per l’esercizio 2014 tuttavia la copertura garantita dalla voluntary disclosure non opera e quindi il contribuente è chiamato ad evidenziare nel quadro RW tutte le attività estere oggetto di emersione con la VD. Inoltre, occorre, determinare tutti i redditi che tali attività estere hanno prodotto nel corso del 2014, per la relativa tassazione.
Il file gestisce anche la determinazione dei redditi prodotti dalle attività detenute all’estero (quadri RL-RM-RT) consentendo di:
Valorizzare le attività estere per la compilazione del quadro RW:
- Conti correnti e depositi esteri;
- Attività finanziarie estere (azioni, obbligazioni, titoli, derivati, partecipazioni societarie ecc.);
- Investimenti esteri (metalli preziosi, immobili, beni registrati, opere d’arte ecc.).
Determinare i redditi prodotti dalle attività estere detenute:
- Redditi di capitale (interessi, cedole, dividendi ecc.);
- Capital gain (plusvalenze e/o minusvalenze);
- Realizzi di valute estere tassabili;
- Analisi degli apporti sui conti aventi natura reddituale.
Il file supporta in diversi aspetti operativi dei conteggi, quali:
Conversione in cambi delle attività in valuta;
Valorizzazione con il criterio del pro-rata temporis delle attività finanziarie;
Gestione del criterio LIFO per la determinazione delle plusvalenze realizzate
Gestione cambio aliquota imposta sostitutiva nel corso 2014 (20-26%);
Gestione impatto euro-ritenute subite all’estero;
Determinazione dell’IVAFE e dell’IVIE da versare
La prima scadenza utile per presentare il quadro RW e’ entroil 29 dicembre 2015, cioè entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione del modello Unico 2015.
In questo caso la sanzione dovrebbe essere la minima di 258 euro ridotta a 28,67 euro (1/9 del minimo di 258 euro) in virtu’ della possibilità di regolarizzazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso secondo quando stabilito dalla L. 190/2014.
Resta il dubbio se come in passato la dichiarazione integrativa entro i 90 giorni deve essere equiparata alla omessa per la quale è prevista la riduzione della sanzione a 1/10 e quindi 25 euro. (notasi l'incongruenza della sanzione inferiore per l'omessa dichiarazione rispetto all'integrativa!)
Questo dubbio è stato risolto dal Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2015 che ha confermato la tesi che avevamo sostenuto, lasciando quindi l'incongruenza tra l'omessa e la tardiva dichiarazione. Pur essendo la differenza della sanzione irrilevante, tre euro di differenza, è singolare che la sanzione sia inferiore per l'omessa dichiarazione rispetto a quella integrativa. |
Il versamento della sanzione dovrà essere fatto con il consueto modello F24 indicando il codice tributo 8911
Trascorsi i 90 giorni si potrà ancora regolarizzare e integrare la dichiarazione mediante ravvedimento lungo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione con la sanzione ridotta a 1/8 della sanzione minima
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione con la sanzione ridotta a 1/7 della sanzione minima
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione con la sanzione ridotta a1/6 della sanzione minima
dopo che è stata constatata la violazione 1/5 della sanzione minima
La regolarizzazione deve riguardare anche gli omessi versamenti dell'imposta.