Il D.lgs n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, apporta importanti modifiche al sistema sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei casi di mancata o inadeguata formazione, prevedendo il raddoppio dell’importo qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o la triplicazione qualora si riferisca a più di dieci.
Inoltre è inequivocabilmente chiarito l’obbligo dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza al lavoro accessorio (voucher), quando la prestazione venga resa a favore di imprenditore o professionista.
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VIOLAZIONE |
SANZIONE |
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Omessa valutazione di tutti i rischi |
• Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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NOMINE |
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Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) |
• Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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Omessa nomina del medico competente , nei casi previsti dal Testo Unico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
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Omessa nomina preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro |
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FORMAZIONE |
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Omessa formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro , prima dell'assunzione o non oltre 60 giorni successivi |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
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Omessa o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
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Omessa o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e di primo soccorso |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
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Omessa o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per sicurezza |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (*) |
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VISITE MEDICHE |
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Mancato invio dei lavoratori alla visita periodica e mancata richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico |
• Ammenda da 2.000 a 4.000 euro (*) |
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
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Omessa dotazione ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale , sentito il RSPP e il medico competente |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
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PREVENZIONE INCENDI |
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Omessa dotazione nei luoghi di lavoro di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori |
• Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
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COMUNICAZIONE |
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Omessa comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) |
• Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro |
(*) Le violazioni se riferite a più di 5 lavoratori comporta il raddoppio dell’importo delle sanzioni o la triplicazione se riferite a più di 10 lavoratori