Il ravvedimento per l'omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni resta immutato dal 2015 dopo le modifiche apportate al ravvedimento dal cd. Decreto Sanzioni (D. Lgs 158/2015) e i successivi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.42/E del 12 ottobre 2016 che ha delucidato il tema delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso nei casi di regolarizzazione delle dichiarazioni dei redditi presentate con errori o in ritardo.
Le due fattispecie sono trattate diversamente a seconda che si tratti di dichiarazioni integrative o tardive. In particolare:
- per dichiarazione integrativa si intende una dichiarazione che modifica il contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata;
- per dichiarazione tardiva si intende una dichiarazione che è stata presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della stessa.
Per il 2020, a seguito dello slittamento della presentazione delle dichiarazioni al 10 dicembre 2020, il termine dei 90 giorni per distinguere tra tardiva e integrativa scade il 10 marzo 2021
In questo approfondimento trattiamo i vari aspetti sanzionatori previsti nelle due fattispecie.
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Dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine
Il decreto sanzioni (D. Lgs 158/2015) ha introdotto un'ipotesi specifica di regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, per le violazioni commesse mediante la dichiarazione stessa. Differenze sono state previste nei casi in cui la dichiarazione corregga un errore rilevabile o meno, in sede di controllo automatizzato o formale. In particolare, per:
- le dichiarazioni integrative che correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare una sanzione fissa di 250 euro (ridotta ad 1/9 con il ravvedimento operoso), tranne nel caso di specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
- le dichirazioni integrative che corregono errori rilevabili in sede di controllo, il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
Dichiarazione tardiva presentata entro i 90 giorni dalla scadenza
La dichiarazione tardiva è quella presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario ed è soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, che può essere ridotta a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria) grazie al ravvedimento operoso. Se oltre alla tardività della dichiarazione c'è anche un carente/tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa, è prevista una sanzione per omesso versamento regolarizzabile anch'essa con il ravvedimento operoso.
Ricapitolando, in questa ipotesi il contribuente deve:
- versare l'imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione fissa di 250 euro (ridotta ad 1/10 con il ravvedimento operoso), tranne nel caso si specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni dalla scadenza di presentazione
Decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni e gli interessi aumentano. In particolare, in questa ipotesi bisogna distinguere tra:
- le dichiarazioni integrative che correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, per le quali il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare il 90% della maggiore imposta dovuta
- versare una sanzione pari a 250 euro se le imposte non sono dovute, sanzione che può essere ridotta in base a quando interviene il ravvedimento, salvo specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997.
- le dichiarazioni integrative che correggono errori rilevabili in sede di controllo, per le quali il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
Dichiarazione omessa
Una dichiarazione si considera omessa quando non è stata presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. In questo caso si applica una sanzione:
- pari a 250 euro se le imposte non sono dovute
- compresa tra 120% e 240% delle imposte dovute, con importo minimo di 250 euro.
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e prima dell'inizio dell'attività di accertamento sono previste riduzioni, in quanto si applica una sanzione:
- pari a 150 euro se non sono dovute imposte;
- compresa tra il 60% ed il 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.
Attenzione: in caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione omessa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione che si è applica è compresa tra il 120% ed il 240% dell'imposta dovuta.
Riferimenti normativi
Art. 8 D. Lgs 471/97: Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.
3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.